COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 25 del 10/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 086/03-gl. Gara Fiesolecaldine-Colligiana (2-3) del 01/12/02. Campionato di Eccellenza in C.U. Regionale Toscana n.21 del 5/12/02.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 25 del 10/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 086/03-gl. Gara Fiesolecaldine-Colligiana (2-3) del 01/12/02. Campionato di Eccellenza in C.U. Regionale Toscana n.21 del 5/12/02. Reclamo della Società Fiesolecaldine avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. Regionale: 1) squalifica per tre gare effettive del calciatore Molterni Salvatore per avere offeso e minacciato il D.G. 2) squalifica fino al 5/9/03 del calciatore Ceccherini Claudio il quale a fine gara stringeva con forza per circa 10 secondi la mano del D.G. provocandogli momentaneo dolore. Accompagnava al gesto frase offensiva. Di poi spingeva non violentemente l’arbitro allontanandolo di circa 1 metro. Successivamente reiterando le offese, incitava i compagni a colpire il D.G. 3) squalifica per sei gare effettive al calciatore Tarantino Riccardo il quale a fine gara assumeva contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. ed incitava i compagni a colpire l’arbitro. La reclamante difende i propri tesserati con le seguenti deduzioni: Molterni Salvatore. Il calciatore può avere offeso l’arbitro ma non lo ha minacciato. Le offese sono state profferite a causa del comportamento provocatorio tenuto dal D.G. Ceccherini Claudio. Il calciatore ha avuto una reazione nervosa verso l’arbitro stante l’evoluzione della gara, gli ha stretto la mano in modo vigoroso, ma non ha incitato alcuno ad aggredire l’arbitro. Tarantino Riccardo. Il calciatore non ha offeso il D.G., ma ha soltanto chiesto all’arbitro, a fine gara, spiegazioni circa il comportamento offensivo nei suoi confronti durante la partita imputandogli infine “ un palese attestato di disonestà “. Il Tarantino non ha incitato al alcuno a passare alle vie di fatto anche perché tale iniziativa non appartiene al bagaglio culturale dello stesso vista la sua educazione e la sua professione di avvocato. La reclamante conclude per una congrua riduzione delle sanzioni e per essere udita dalla C.D. Il D.G., nel supplemento di rapporto, conferma quanto già evidenziato in prime cure. All’udienza del 3/1/03, avanti alla C.D., la reclamate ha confermato sostanzialmente il ricorso, aggiungendo come il Ceccherini, deduzione non rilevabile nel reclamo, non abbia spinto l’arbitro, limitandosi a poggiargli una mano sulla spalla. La C.D. esaminati gli atti ufficiali così dispone: Molterni Salvatore. All’udienza del 20/12/02 la C.D. ha deciso di respingere il reclamo. Al calciatore devono essere ascritti entrambi i capi di imputazione stante quanto riferito dal D.G. in modo chiaro e preciso, né la difesa della reclamante pare essere idonea a creare un convincimento diverso nell’Organo giudicante. Ceccherini Claudio e Tarantino Riccardo Anche per questi tesserati il reclamo deve essere respinto. La chiarezza dell’esposizione arbitrale non pone dubbi sulla veridicità dell’assunto dello stesso. In particolare questa C.D. rileva come per il Ceccherini, la reclamante non abbia, in sede di gravame, difeso lo stesso in ordine alla spinta inflitta all’arbitro, pronunciandosi in tale senso solo in sede di udienza, mentre per il Tarantino, il fatto di essere una persona educata e di svolgere la professione dell’avvocatura, non sembrano elementi idonei a determinare una scriminante in quanto nelle aule giudiziarie si svolge un’attività diversa rispetto a quella posta in essere in un campo sportivo e che spesso la foga agonistica determina cambiamenti di umore anche nei soggetti più riflessivi e codificati. P.Q.M. La C.D. respinge integralmente il reclamo inoltrato dalla Società Fiesolecaldine, disponendo l’addebito della tassa relativa.
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