COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 31 del 13/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 133/03-gc.Reclamo Presentato Dal F.C. Unione 98 Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Petrini Fabio Per 3 Giornate. C.U. N° 27 Del 23.01.2003

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 31 del 13/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 133/03-gc.Reclamo Presentato Dal F.C. Unione 98 Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Petrini Fabio Per 3 Giornate. C.U. N° 27 Del 23.01.2003 Il Giudice Sportivo squalificava il giocatore Petrini Fabio poiché questi, espulso per aver offeso un A.A., portatosi fuori campo reiterava le offese. Il fatto accadeva nel corso dell’incontro Bozzano – Unione 98 del 19.01.2003. Il provvedimento del Primo Giudice veniva pubblicato il 23.01.2003; in data 31 gennaio 2003 la società adiva questa Commissione Disciplinare; il reclamo perveniva in federazione il giorno 3 febbraio 2003. I ristrettissimi tempi di istruttoria (il reclamo è stato presentato quasi al limite della scadenza dei termini) non hanno consentito di richiedere al direttore di gara un supplemento di rapporto né di convocare la società. La Commissione, infatti, doveva decidere la controversia prima della scadenza della sanzione. Nel corpo del reclamo, la società in qualche modo conferma il comportamento del tesserato (“…si è lasciato andare nella contestazione in modo non urbano…”). Contesta, però, la reiterazione del fatto, sostenendo che in pratica il giocatore non insisteva nelle offese una volta portatosi fuori campo, perché in realtà, vista la conformazione dell’impianto, di fatto il giocatore era sempre in campo. Le offese, quindi, dovrebbero essere considerate sempre all’interno del terreno di giuoco. Osserva la Commissione, che la sanzione del Giudice Sportivo risulta equa. In realtà, alla luce dell’ormai consolidato orientamento, quella giornata in più, che poi è l’effettivo motivo del reclamo, non è stata comminata sulla circostanza che le offese proseguissero all’interno o all’esterno del campo, ma per aver reiterato le offese anche dopo il provvedimento di espulsione (ed in seguito all’espulsione il terreno di gioco deve essere abbandonato). In altri termini, l’allontanamento dal campo è stato disposto dall’arbitro in seguito alle offese proferite ed il tesserato, invece di zittirsi ha proseguito pur avendo già subito la sanzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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