COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 33 del 27/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE RECLAMO DELL’U.S. CUTIGLIANESE AVVERSO REGOLARITA’ GARA GROPPOLI MULAZZO/CUTIGLIANESE DEL 16.02.2003 (3-2).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 33 del 27/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE RECLAMO DELL’U.S. CUTIGLIANESE AVVERSO REGOLARITA’ GARA GROPPOLI MULAZZO/CUTIGLIANESE DEL 16.02.2003 (3-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 32 del 20.02.2003; - il 16.2.2003 si disputava a Groppoli (Ms) l’incontro tra la società locale e l’U.S. Cutiglianese, valido per il Campionato di Promozione, che si concludeva con il risultato di 3-2. Dall’esame della distinta di gara, l’U.S. Cutiglianese rilevava che la Pol. Groppoli Mulazzo non aveva utilizzato per tutta la durata della gara, cosi come prescritto, almeno un calciatore nato dopo l’1.1.1983. Sosteneva inoltre che a causa dell’irregolarità “palese” i propri dirigenti avevano fatto in modo che ai propri giocatori venisse meno l’animus vincendi perché sicuri della vittoria a tavolino. Conseguentemente , la reclamante chiede infliggersi alla Polisportiva Groppoli Mulazzo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Rileva il Giudice Sportivo che il reclamo dell’U.S. Cutiglianese non può trovare accoglimento. Infatti è rimasto accertato che la data di nascita 23.2.1982 del calciatore Maloni Mattia è stata erroneamente indicata sulla distinta poiché in effetti questo è nato il 23.2.1983, come risulta dagli accertamenti eseguiti. In conclusione, la Pol. Groppoli Mulazzo non ha fatto venire meno la presenza in campo di giovani atleti nel numero prescritto sicchè la gara ha avuto regolare svolgimento. Né del resto è ammissibile la tesi relativa all’effetto negativo avutosi per la sudditanza psicologica dei giocatori alla convinzione che l’irregolarità, ritenuta in quel momento sostanziale, avrebbe comportato la vittoria ai sensi dell’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva. Infatti, come più volte affermato da questo Giudice Sportivo, ogni gara deve essere giocata e condotta a termine con il massimo impegno in modo indipendente delle eventuali irregolarità che potrebbero essere rilevate dal giudice “a posteriori”. Pertanto, non può la reclamante rifarsi al comportamento rinunciatario dei propri giocatori a vincere sul campo per la sicurezza della vittoria “a tavolino”, poiché il presupposto dell’art. 12 C.G.S. per il giudicare sull’irrogazione della punizione sportiva sta nel concetto di “regolare svolgimento della gara” e non nelle convinzioni, supposizioni dei partecipanti alla gara stessa, le quali assumono, invece, la caratteristica dell’antisportività e, come tali, non sono indifferenti al diritto sportivo, potendo essere di per se stesse causa di sanzioni disciplinari. Il rigetto del reclamo comporta l’addebito della tassa. Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come in epigrafe proposto dall’U.S. Cutiglianese di Cutigliano (Pistoia) e dispone l’addebito della tassa di reclamo. Infligge alla Pol. Groppoli Mulazzo l’ammenda di 120 Euro (centoventi) per l’errore nella compilazione dei dati anagrafici del proprio calciatore indicato in distinta.
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