COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA RECLAMO DELLA SOC.ATLETICO CARRARA DEI MARMI AVVERSO REGOLARITA’ GARA FILETTO VILLAFRANCHESE/ATLETICO CARRARA DEI MARMI DEL 13.10.2002 (2-2).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA RECLAMO DELLA SOC.ATLETICO CARRARA DEI MARMI AVVERSO REGOLARITA' GARA FILETTO VILLAFRANCHESE/ATLETICO CARRARA DEI MARMI DEL 13.10.2002 (2-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.14 del 17.10.2002; -la Societa' Atletico Carrara dei Marmi, con raccomandata del 17 ottobre 2002, in relazione alla gara Filetto Villafranchese/Atletico Carrara dei Marmi del 13.10.2002, propone reclamo avendo la societa' avversaria utilizzato calciatori in violazione a quanto disposto, circa la partecipazione dei calciatori alle gare in relazione all'eta', dalle vigenti disposizioni. Il reclamo e' fondato. Come risulta dagli atti ufficiali di gara, nel corso della partita in oggetto, la squadra di casa ha schierato in campo, sin dall'inizio, due calciatori nati dopo il 1' gennaio 1982 e due calciatori nati dopo il 1^ gennaio 1981 ma al 42^ del 2^ tempo ha fatto entrare in campo il calciatore Stefano Locciola nato il 18.7.1969 in sostituzione di Luca Filippi nato il 31.8.1983, in violazione della normativa pubblicata sul C.U. n.1 del 4 luglio 2002 del Comitato Regionale Toscana e valevole per la stagione sportiva 2002/2003. E' questa una disposizione regolamentare di natura inderogabile, che per la sua chiara ed univoca formulazione letterale, non ammette interpretazioni di sorta. La Societa' ospitante, pertanto, aveva l'obbligo di impiegare per l'intera durata della gara due calciatori nati dopo il 1' gennaio 1982 a nulla rilevando il fatto che la squadra sia rimasta in campo con un giocatore rientrante in tale fascia di eta' soltanto per pochi minuti. L'inosservanza di tale norma, emanata in conformita' alle disposizioni della Lega N azionale Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art.12, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dell'art.34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Per questi motivi il G.S. in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dalla Societa' Atletico Carrara dei Marmi di Fossola Carrara (MS ) infligge all'U.S. Filetto Villafranchese la perdita della gara con il punteggio di 0-2. Infligge alla stessa societa' l'ammenda di 30 Euro per aver indicato in distinta un calciatore (Carnesecca Stefano) con dati anagrafici errati. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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