COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 26 del 16/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 101/03-rg. Reclamo della A.S Capannoli avverso dec. g.s Regionale. Squalifica Daini Leonardo per 4 gg. (C.U 23 del 19.12.2002 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 26 del 16/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 101/03-rg. Reclamo della A.S Capannoli avverso dec. g.s Regionale. Squalifica Daini Leonardo per 4 gg. (C.U 23 del 19.12.2002 ) Al 41’ del primo tempo della gara Calcinaia – capannoli , il calciatore daini leonardo , veniva espulso per aver colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario procurandogli anche una fuoriuscita di sangue dal labbro inferiore . Per tale motivo il G.S lo squalificava per quattro gare effettive.. Propone reclamo la U.S Capannoli , sostenendo che il proprio tesserato colpiva il calciatore avversario durante un a fase di gioco in maniera assolutamente involontaria . La reclamante chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di gara , conferma i fatti descritti nel rapporto , sottolineando che la gomitata in questione veniva portata mentre il gioco era fermo. Alla luce degli atti in possesso , questa C.D , tenuto conto del comportamento particolaremente violento posto in essere dal calciatore Daini Leonardo , visto il dettato dell’art. 14 lett. F) Codice Giustizia Sportiva , conferma la sanzione inflitta dal G.S. P.Q.M La C.D respinge il reclamo e ordina l’incameramento della tassa relativa.
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