COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 15 del 24/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 10/03-cc.Reclamo della U.S. Filetto Villafranchese che impugna la decisione con la quale il G.S. Regionale ha inflitto la squalifica per tre mesi al calciatore Bertino Giuseppe. (C.U. n. 10/2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 15 del 24/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 10/03-cc.Reclamo della U.S. Filetto Villafranchese che impugna la decisione con la quale il G.S. Regionale ha inflitto la squalifica per tre mesi al calciatore Bertino Giuseppe. (C.U. n. 10/2002) "In segno di protesta e con l'intenzione di colpirlo gli lanciava contro il pallone con forza, non riuscendo nell'intento perchè l'arbitro riusciva ad abbassarsi tempestivamente". Questa la motivazione resa dal G.S. Regionale a fondamento della delibera e che viene impugnata avanti questa Commissione. Sostiene il legale rappresentante della Società di appartenenza del calciatore che questi ha scagliato il pallone non contro l'arbitro ma, unicamente quale gesto di stizza, nei confronti di un compagno che aveva sciupato una consistente possibilità di fargli segnare la rete. Nel corso della richiesta audizione tale tesi veniva ulteriormente ribadita con una minuziosa descrizione del fatto. La C.D. esaminati gli atti rileva quanto segue: l'arbitro nel supplemento di rapporto reso in questa sede rileva che il calciatore si è girato ed ha calciato il pallone "proprio verso di me" escludendo quindi che il pallone sia stato indirizzato ad un compagno di squadra così come esclude che vi fosse una concreta possibilità della segnatura di un gool da parte del calciatore esaminato. Sotto tale aspetto si richiama il contenuto del disposto dell'art. 25 del C. di G.S. circa il valore di prova assoluta che il rapporto di gara ed il relativo supplemento hanno ai fini dei provvedimenti disciplinari. Ma è proprio tale validità di prova che induce la Commissione ad accogliere il reclamo. Infatti il D.G. nel referto di gara ha testualmente indicato che "….calciava il pallone con forza, con l'intenzione di colpirmi e ciò non avveniva….". Da ciò il G.S. non poteva che prendere la decisione impugnata, rilevata la evidente intenzionalità del gesto. Il supplemento di rapporto qui reso dal D.G., ovviamente diverso dal primo e comunque del tutto ignoto al G.S., si conclude con la affermazione "…non ho potuto pensare altro che ad un gesto di stizza nei miei confronti e di tale idea continuo ad essere convinto" . È evidente che l'intenzione di colpire è atto ben diverso dal gesto di stizza peraltro non comportante alcuna conseguenza fisica, anche per il pronto schivarsi dell'arbitro, e ciò non può che giovare alla tesi difensiva, dovendosi comunque il calciatore essere sanzionato non potendosi in alcun modo giustificare il suo comportamento. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo delibera di ridurre la sanzione a due mesi di squalifica e così fino al 19.11.2002 . Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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