COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 027/03-gl.Gara Montieri – Nuova Grosseto ( 1-3) del 6/10/2002. Campionato di I categoria,in C.U. Regionale Toscana n.13 del 10/10/2002.
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
027/03-gl.Gara Montieri – Nuova Grosseto ( 1-3) del 6/10/2002.
Campionato di I categoria,in C.U. Regionale Toscana n.13 del 10/10/2002.
Reclamo della Società Montieri avverso la sanzione dell’ammenda di euro 450,00, per avere consentito, al termine della gara, l’accesso nel recinto degli spogliatoi ad estranei uno dei quali offendeva e minacciava il D.G. Successivamente detta persona correva verso l’arbitro spingendolo violentemente con le mani sul collo tanto da procurare leggero dolore che perdurava alcuni secondi, persistendo nell’atteggiamento offensivo e minaccioso. Il D.G. poteva liberarsi solo dopo l’intervento di giocatori e dirigenti della Società locale.
La Società Montieri,con rituale e tempestivo reclamo, impugna la decisione del G.S. evidenziando come l’arbitro abbia riportato i fatti “in maniera molto più dura di quanto in effetti non si realmente accaduto” e come nessuno abbia toccato l’arbitro.
La reclamante infine conclude considerando esagerata la sanzione comminata.
Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma i fatti riportati nel primo rapporto.
La C.D. respinge il reclamo.
Gli episodi avvenuti nel caso di specie sono da considerare di estrema gravità e le motivazioni oggetto del gravame appaiono assolutamente contraddittorie.
Infatti la reclamante da una parte sostiene che nessuno ha colpito l’arbitro mentre dall’altra tende a sottolineare il fattivo comportamento dei propri dirigenti e calciatori.
Viene da chiedersi a cosa sia servito il fattivo comportamento dei citati se non vi era motivo di temere per l’incolumità dell’arbitro.
Da quanto esposto la C.D. ritiene che la versione dell’arbitro possa essere condivisa.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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