COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 20 del 28/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 047/03-gc.Reclamo Presentato Dall’a.S. Montespertoli Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Galli Roberto Fino Al 15.12.2002. (C.U. N° 16 Del 31.10.2002 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 20 del 28/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 047/03-gc.Reclamo Presentato Dall’a.S. Montespertoli Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Galli Roberto Fino Al 15.12.2002. (C.U. N° 16 Del 31.10.2002 ) Il Giudice Sportivo Regionale comminava la squalifica in epigrafe al tesserato Galli Roberto – allenatore – poiché allontanato per comportamento non regolamentare, a fine gara offendeva il D.G. Il fatto accadeva nel corso della gara Montespertoli – Firenzuola del 27.10.2002. Proponeva, quindi, reclamo la società Montespertoli, richiedendo una riduzione della punizione sportiva. Sostiene, la società, che nessuna offesa è stata proferita nei confronti del direttore di gara, e che gli episodi ai quali è seguita l’espulsione altro non erano che richiami dell’allenatore ai propri giocatori in merito a circostanze di gioco. Conferma, la reclamante, che l’arbitro aveva richiamato il Galli poiché il suo tono di voce recava disturbo, tono che era alto in quanto le panchine, in quello stadio, sono collocate sotto la tribuna e quindi il pubblico sovrasta le voci dei tecnici rendendo necessario dover alzare il tono della voce. Conclude con la richiesta di audizione personale. Il Direttore di gara, nel supplemento di rapporto richiesto da questa Commissione Disciplinare, ha di fatto confermato quanto già esposto nel primo referto, riferendo testualmente le frasi offensive attribuite al Galli, frasi proferite sia nell’episodio dell’espulsione sia nel dopo gara, al momento dell’allontanamento dell’arbitro dall’impianto sportivo. Alla sessione odierna nessun componente della società, munito di regolari poteri di rappresentanza, si presenta davanti a questo Collegio. Alla luce di quanto esposto dalla società e dai referti del D.G., la Commissione ritiene che nessun dubbio vi sia sull’accaduto. Il direttore di gara, come risulta agli atti, ha fin dal primo rapporto riferito dettagliatamente e testualmente le frasi del Galli, ed ha confermato tutto, senza incertezze, nel supplemento richiesto ai fini istruttori. Acclarati gli episodi, si tratta di decidere in merito all’entità della sanzione. A giudizio di questa Commissione, la durata della squalifica appare ben graduata e corrispondente con quanto già deciso in altre occasioni che hanno visto coinvolti dirigenti e allenatori, ai quali viene sempre richiesta maggiore attenzione nel comportamento visto il loro importante ruolo all’interno della società. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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