COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 17.- RECLAMO DELLA POL.MAGLIANESE AVVERSO REGOLARITA’ GARA PRO FOLLONICA/MAGLIANESE DEL 1.12.2002 (0-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 17.- RECLAMO DELLA POL.MAGLIANESE AVVERSO REGOLARITA' GARA PRO FOLLONICA/MAGLIANESE DEL 1.12.2002 (0-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.21 del 5.12.2002; -la Pol. Maglianese, con reclamo del 4.12.2002, in relazione alla gara Pro Follonica/Maglianese del 1.12.2002, chiede infliggersi alla societa' avversaria la perdita della gara con il punteggio di 0-2, avendo utilizzato calciatori in violazione a quanto disposto, circa la pertecipazione dei calciatori alle gare in relazione all'eta', dal C.U. n.1 del 4 luglio 2002.. Il reclamo e' fondato. Come risulta dagli atti ufficiali di gara, nel corso della partita in oggetto, la squadra di casa ha schierato in campo, sin dall'inizio, due calciatori nati dopo il 1.1.1982 ed uno nato dopo il 1.1. 1981 ma, al 22' del 2' tempo, ha fatto entrare in campo il calciatore Santini Filippo nato il 13.8.1980 al posto dell'ultimo 1981 rimasto in campo e violando quindi la normativa pubblicata sui C.U. n.1 del 4 luglio 2002 del Comitato Regionale Toscana e valevole per la stagione sportiva 2002/2003. E' questa una disposizione regolamentare di natura inderogabile, che prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che, per la sua chiara e univoca formulazione letterale, non ammette interpretazioni di sorta. L'inosservanza di tale norma, emanata in conformita' alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul Comitato Ufficiale del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art.12, comma 5 del Codice di giustizia Sportiva, secondo il disposto dell'art.34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Per questi motivi il G.S. accoglie il reclamo come innanzi proposto dalla Pol. Maglianese di Magliano in Toscana (Grosseto) adottando nei confronti dell'A.S. Pro Follonica la sanzione della perdita della gara per 0-2. infligge alla stessa l'ammenda di Euro 30 per aver presentato in distinta il nominativo di un calciatore con dati anagrafici errati. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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