COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 065/03-Cc . Reclamo Del F.C. La Querce Avverso Il Provvedimento Disciplinare Con Il Quale Il G.S. Regionale Ha Squalificato Il Calciatore Landi Marco Fino Al 29.12.2002.(C.U. N. 18/2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 065/03-Cc . Reclamo Del F.C. La Querce Avverso Il Provvedimento Disciplinare Con Il Quale Il G.S. Regionale Ha Squalificato Il Calciatore Landi Marco Fino Al 29.12.2002.(C.U. N. 18/2002) "Correva verso il D.G. e prendendolo per la maglia protestava profferendo frasi irriguardose", questa la motivazione del provvedimento preso dal G.S. ed impugnato in questa sede della Società di appartenenza del calciatore. Sostenendo che il comportamento del tesserato, ancorché definito poco urbano, è da ritenersi del tutto accidentale ritiene la reclamante che la diversa struttura fisica del calciatore, più imponente di quella dell'arbitro, possa aver indotto questi a considerarne come intimidatorio il comportamento. Escludendo, di conseguenza, la intenzionalità nello strattonamento la reclamante chiede una congrua riduzione della sanzione. Il supplemento di rapporto reso in questa sede, oltre a confermare che l'arbitro è stato rincorso per circa dieci metri, precisa che lo stesso è stato costretto ad una brusca frenata a causa dello strattonamento subito, confermandosi nel contempo le frasi, quantomeno irriguardose, rivolte. La Commissione ritiene il reclamo inaccoglibile premettendo alla decisione di merito una semplice ma basilare osservazione. Nel corpo del reclamo la Società sostiene che la C.D. debba avere convinzione "soggettiva" più autonoma nell'accertamento dei fatti risultanti dal rapporto di gara. Ritiene questo Giudice che nessun organo giudicante possa porsi al di sopra della norma e poiché nell'ambito dei procedimenti disciplinari l'art. 23 del C. di G.S. attribuisce al rapporto di gara il carattere di prova assoluta le decisioni vengono prese sulla base di tale documento. Peraltro, proprio nei procedimenti innanzi la C.D. il legislatore sportivo ha previsto la possibilità del supplemento di rapporto – principio cui questo Giudice costantemente si uniforma - con il quale gli Ufficiali di gara chiariscono e, se del caso, integrano o modificano, il proprio precedente rapporto. Entrando nel merito della sanzione irrogata ritiene la C.D. il provvedimento immune da ogni censura. Ha infatti costantemente affermato nelle proprie decisioni questo Giudice come gli Ufficiali di gara non debbano assolutamente essere toccati, neanche per richiamarne l'attenzione, né ad essi possono essere fatte osservazioni in ordine alle decisioni prese, essendo, peraltro, espressamente riconosciuto al capitano, e solo a questi, il poter chiedere al D.G. spiegazioni in ordine a decisioni tecniche. Nel caso di specie il D.G. è stato – dopo lunga rincorsa – afferrato per la maglia in modo talmente energico da doversi arrestare istantaneamente. Aggiungendo a ciò anche il contenuto delle farsi rivoltegli il provvedimento impugnato appare più che congruo. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l'incameramento della tassa.
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