COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 060/03-sa. Impugnazione della A.S. Terranuovese avverso la squalifica del proprio calciatore BURCHI Francesco, inflitta dal G.S. Regionale, per sei gare effettive (Com. Uff. n. 17 del 7 novembre 2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 060/03-sa. Impugnazione della A.S. Terranuovese avverso la squalifica del proprio calciatore BURCHI Francesco, inflitta dal G.S. Regionale, per sei gare effettive (Com. Uff. n. 17 del 7 novembre 2002). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato, Sig. BURCHI Francesco, che il G.S. Regionale aveva così motivato: “Andava incontro al DG e afferrandolo per il braccio destro (senza procurargli dolore) con chiaro intento di vedere l’orologio e gli rivolgeva frase ingiuriosa”- Deduceva la reclamante che il tesserato aveva soltanto fatto rilevare all’arbitro l’avvenuto decorso del tempo di recupero, già scaduto rispetto a quello segnalato da praticarsi da parte dell’arbitro (in tale ulteriore segmento temporale la squadra avversaria aveva raggiunto il pareggio al 95’), esibendogli l’orologio del medesimo e non avendo neppure proferito la frase ingiuriosa che gli viene addebitata. L’arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto, esattamente e puntualmente nei termini sintetizzati dalla decisione del GS Regionale. Nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, oltre a ribadire la dinamica come sopra descritta, il DG ha spiegato che la frase ingiuriosa era stata detta dal BURCHI, con fare stizzoso, nel mentre gli girava il polso per evidenziargli “…in maniera non molto ortodossa” – a mezzo dello stesso orologio dell’arbitro - come il tempo concesso era stato ingiustificato. Ciò era avvenuto appena convalidata la rete della squadra avversaria, al 50’ del secondo tempo. Conclamati i fatti tutti ascritti al tesserato – tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale, a cui si aggiunge la linearità del racconto riportato, puntuale nella descrizione dell’accaduto nei suoi confronti - è sufficiente evidenziare come la circostanza temporale ed il pareggio avversario inequivocabilmente spieghino l’atteggiarsi esagitato del BORCHI verso il DG. E’ quest’ultimo, tuttavia, a segnalare la non lesività nel gesto (che, in effetti, non arreca conseguenza alcuna, neppure l’eventuale dolore derivabile dalla torsione del polso o dallo sfregamento del cinturino dell’orologio sulla pelle) nella sua dinamica/estrinsecazione, limitandosi a qualificare “la scarsa ortodossia” dello stesso, cioè evocandone la portata (solo) irriguardosa, peraltro ben colorata dalla espressione ingiuriosa che ha accompagnato tale condotta. Ritiene, quindi, il Collegio che, ciò complessivamente evidenziato, può accedersi ad una valutazione sanzionatoria più contenuta, rispetto a quella come sopra sancita dal primo giudice, anche nel necessario giudizio comparativo con altre fattispecie di equiparabile gravità, cioè assimilabili a quella per cui è procedimento, connotate, cioè, da ingiurie ma anche da una qualche vessazione diretta sulla persona dell’arbitro, senza tuttavia determinare pur minimi pregiudizi, quindi con una gestualità il cui connotato - pur ovviamente e significativamente censurabile - si pone nella marcata irriguardosità, piuttosto che nella violenza vera e propria, espressa con intenzione e necessario autocontrollo da non determinare alcun pregiudizio e neppure dolore. .Pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, può essere ridotta apparendo congrua e proporzionata –quella da stabilirsi in quattro giornate. P.Q.M. Accogliendo il reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore BURCHI Francesco stabilendola in quattro giornate (anziché in sei giornate come stabilito dal G.S. regionale) . Dispone restituirsi la relativa tassa.
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