COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 056/03-sa. Impugnazione della Polisportiva Sulpizia, avverso la squalifica del calciatore Sig. PELLEGRINI Massimiliano, per cinque giornate, inflitta dal G.S. Provinciale di Arezzo (Com. Uff. n. 14 del 6 novembre 2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 056/03-sa. Impugnazione della Polisportiva Sulpizia, avverso la squalifica del calciatore Sig. PELLEGRINI Massimiliano, per cinque giornate, inflitta dal G.S. Provinciale di Arezzo (Com. Uff. n. 14 del 6 novembre 2002). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio calciatore, Sig. PELLEGRINI che il Giudice provinciale di Arezzo. aveva così motivato: “Espulso per aver rivolto frase ingiuriosa ad un avversario, alla notifica del provvedimento, offendeva e minacciava il D.G. Sanzione aggravata in quanto capitano .”- Deduceva la reclamante che il proprio tesserato aveva effettivamente rivolta l’espressione “demente” ad un avversario, ma tale espressione dove essere considerata alla luce della ingiustificatezza del fallo altrui; quindi, ritenendo il PELLEGRINI l’espulsione “eccessiva” aveva avuto una reazione infantile verso l’arbitro, peraltro utilizzando frase senza un reale connotato di minaccia verso il D.G. L’arbitro, nel rapporto, ha chiaramente descritto, l’accaduto, ed ha illustrato e ribadito nel supplemento qui inoltrato, quanto correttamente sintetizzato nella motivazione del provvedimento del primo giudice. Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, attesta con precisione la volontarietà della condotta del PELLEGRINI, evidentemente percepita, con chiarezza, la pluralità di frasi richiamate negli atti, che hanno sicuro contenuto ingiurioso (duplice) e minaccioso (la seconda: “…dopo ti aspetto fuori…” ) - Come tale il narrato del D.G. non può non prevalere sulla diversa “spiegazione”, offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che è attribuita dalla Carte Federali. La sanzione stabilita è congrua e proporzionata ai casi similari, e tiene conto: della sanzione automatica per la espulsione (una giornata) - sulla quale l’Organo di Giustizia non può interloquire essendo la decisione adottata sul campo rimessa alla discrezionale valutazione dell’arbitro; della frase oltraggiosa verso il DG, comunque “a contenuto duplice” (una giornata); di quella minacciosa (ulteriori due giornate), e dell’aggravio sanzionatorio (una giornata ancora) che deriva dalla qualifica di capitano, soggetto, cioè, che, in quanto deputato ai rapporti con l'arbitro, ove violi tale compito istituzionale - con condotta esattamente contraria allo spirito di lealtà sportiva e di collaborazione con il giudice di gara, che dovrebbe connotarla - commette azione da giudicarsi con più significativo addebito disciplinare. P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la sanzione come sopra inflitta, in epigrafe indicata, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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