COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 24 del 2/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Prima categoria RICHIESTA DELL’U.C. SPA VECCHIANO S.GIULIANO TERME PER RICONOSCIMENTO CAUSA DI FORZA MAGGIORE MANCATA DISPUTA GARA PRATO OVEST CALCIO/SPA VECCHIANO S.GIULIANO TERME DEL 15.12.2002.
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 24 del 2/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO Prima categoria
RICHIESTA DELL’U.C. SPA VECCHIANO S.GIULIANO TERME PER RICONOSCIMENTO CAUSA DI FORZA MAGGIORE MANCATA DISPUTA GARA PRATO OVEST CALCIO/SPA VECCHIANO S.GIULIANO TERME DEL 15.12.2002.
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.23 del 19.12.2002;
-l’U.C. SPA Vecchiano S.Giuliano Terme deduce che la mancata presentazione della squadra era stata causata da un incidente stradale nel quale erano rimaste coinvolte due autovetture che trasportavano dirigenti, un calciatore ed il materiale sportivo verso il luogo della disputa dell’incontro e che aveva bloccato altri automezzi in colonna con altri dirigenti e calciatori. In detto sinistro, avvenuto sull’autostrada A11, verso le ore 12,45 all’altezza di Montecatini Terme, con rilievi eseguiti dalla Polizia Stradale del luogo, rimanevano ferite due persone, secondo quanto risulta da due certificazioni mediche rilasciate dall’Azienda Ospedaliera Pisana “Spedali riuniti di S.Chiara” di Pisa alle ore 17.00 ed alle ore 12.35 rispettivamente del giorno 15 e 16 dicembre 2002. Richiede quindi che venga applicato l’art. 55 delle N.O.I.F..
La richiesta non può essere accolta. Ammesso pure che il fermo di due autovetture trasportanti alcuni dirigenti, un calciatore ed il materiale sportivo della richiedente, determinatosi a Montecatini Terme, sia dipeso da incidente stradale (e tale circostanza non risulta da nessuna documentazione), non può passare inosservato che fra il luogo in cui i veicoli si arrestarono e quello di destinazione, ove si sarebbe dovuto svolgere la gara, la distanza su strada è di pochissimi chilometri. Ora se si tien conto che la causa impeditiva dell’ulteriore procedere dei mezzi (si è affermato che quelli con gli altri calciatori erano in colonna !!) si verificò quando mancavano all’incirca 105’ per l’ora di inizio dell’incontro e che altri 45’ sarebbero dovuti trascorrere a favore della squadra ospitata, quale tempo di attesa previsto dall’art. 54, n.2, N.O.I.F., appare doveroso ritenere, a lume di logica, che la comitiva dei calciatori e degli accompagnatori della richiedente avevano tempo e possibilità di coprire i km mancanti per raggiungere gli impianti sportivi della società ospitante in tempo utile per lo svolgimento della gara. Del resto risulta incomprensibile il fatto che il Dirigente Fatticcioni, direttamente coinvolto nel denunciato sinistro, abbia da solo potuto in qualche modo presentarsi all’impianto sportivo giustificando per iscritto all’arbitro l’assenza della propria squadra ma non fornendo mai notizie a questo Ufficio circa la sorte dei propri calciatori . In ogni caso la società richiedente non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile perché la propria squadra, percorrendo quei pochi chilometri di distanza ed usufruendo di largo margine di tempo, giungesse in tempo utile nel luogo di destinazione. Va, infatti, osservato che, versandosi in tema di impedimento dipendente da causa di forza maggiore, è necessario non solo che l’impedimento sia assoluto, ma che nessun addebito, neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilità. Viceversa la richiedente, si è limitata solo ad affermare l’arresto dei veicoli trasportanti la squadra, mentre avrebbe dovuto dimostrare anche, con idonee certificazioni, che nel lungo periodo ancora a sua disposizione per giungere in tempo utile a destinazione, ogni possibilità di comunicazione tra Montecatini Terme e il campo sportivo di Iolo di Prato si rilevò impraticabile. Si osserva infine come la scarna documentazione prodotta sia insufficiente e lacunosa: 1)- le due certificazioni ospedaliere della sera e del giorno successivo dell’asserito sinistro sono state rilasciate a nominativi ( Franceschi Antonio e Giari Francesco) non presenti nel censimento dirigenziale della società depositato presso la Segreteria del Comitato Regionale; 2)- il modulo di constatazione amichevole di incidente prodotto a firma del Vice Presidente Nieri Silvano non reca alcun dato idoneo a stabilire l’ora, il luogo ed il giorno del sinistro.
Premesso ciò, in assoluta mancanza di prove , attinenti alla dedotta causa di forza maggiore ed alla dimostrazione dell’assenza di qualsiasi colpa, sia pure di minima entità, imputabile alla richiedente, la richiesta deve essere quindi respinta, con conseguente applicazione delle norme relative alla rinuncia.
Per questi motivi il G.S. respinge la richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore in merito alla mancata partecipazione alla gara da parte dell’U.C. SPA Vecchiano S.Giuliano Terme di S.Giuliano Terme (Pisa) infliggendole la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, di UN punto di penalizzazione in classifica e dell’ammenda di 155 Euro quale prima rinuncia.
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