COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 24 del 2/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 069/03-gl.Gara Montaione – Pecciolese ( 0-0 ) del 17/11/02 Campionato di I categoria. In C.U. n.19 del 21/11/02 Comitato Regionale Toscana

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 24 del 2/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 069/03-gl.Gara Montaione – Pecciolese ( 0-0 ) del 17/11/02 Campionato di I categoria. In C.U. n.19 del 21/11/02 Comitato Regionale Toscana Reclamo della Società Montaione contro la squalifica fino al 21/08/03 del tesserato Bagni Sauro (massaggiatore) il quale” intervenuto in campo per assistere un calciatore infortunato, protestava con l’arbitro e, allorchè questi lo invitava ad uscire dal recinto di gioco, gli lanciava contro con violenza, dalla distanza di circa tre metri, la borraccia dell’acqua ed un medicinale spray cercando di raggiungerlo alle gambe; tentativo non riuscito solo grazie al pronto spostamento dell’arbitro. Subito dopo con fare minaccioso offendeva l’arbitro. Doveva intervenire altro dirigente per bloccarlo ed accompagnarlo, con difficoltà, al di fuori del recinto di gioco. “ La reclamante sostiene che la sanzione inflitta al proprio tesserato è sproporzionata rispetto al reale accadimento dei fatti. Trattasi in realtà di mere proteste ed offese, ma viene evidenziato che nell’atteggiamento del Bagni non vi sia stato alcun intento violento né aggressivo. La reclamante conclude per una sensibile riduzione della sanzione, chiedendo di essere presente all’udienza avantoi alla C.D.. Il D.G., nel supplemento di rapporto, conferma i fatti come già enunciati. In sede di audizione avanti a quest’Organo di giustizia sportiva, la reclamante ha teso a stigmatizzare l’operato del proprio tesserato sottolineando il non intento lesivo dello stesso. La C.D., esaminati gli atti ufficiali, udita la reclamante, accoglie il gravame. Da quanto emerso dagli atti gara e dall’audizione della reclamante, appare indiscutibile che la condotta del Bagni debba essere censurata. Nessun problema per quanto attiene l’atteggiamento offensivo e minaccioso del Bagni, in quanto sostanzialmente ammesso anche dalla stessa reclamante, mentre per quanto attiene il gesto dello stesso appare opportuno soffermarsi ad una riflessione, ovvero interrogarsi se il gesto sia da configurare come atto di stizza per un diniego ricevuto dall’arbitro, oppure di un vero e proprio gesto violento finalizzato a ledere l’integrità fisica del D.G. Da quanto emerso appare evidente come il Bagni sia stato vittima di un gesto inconsulto, ingiustificabile e deprecabile, tuttavia non finalizzato a colpire l’arbitro con intento lesivo; infatti data la vicinanza dei soggetti, sa vi fosse stato intento di colpire l’arbitro per procurargli lesioni fisiche, il Bagni lo avrebbe potuto fare con facilità, mentre la cronaca narra di alcuni oggetti scagliati verso l’arbitro, ma in terra. Per in motivi anzidetti, appare equo ridurre la sanzione inflitta al Bagni come da dispositivo. P.Q.M. La C.D. accogliendo il reclamo della Società Montaione, riduce la squalifica inflitta a Bagni Sauro dall’originaria data del 21/08/03 alla data del 21/05/2003. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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