COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 25 del 10/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 063/03-sa.Impugnazione della U.S. Lucignano avverso la inibizione ex art. 14 del C.G.S. fino al 14 novembre 2006, del tesserato (massaggiatore) Sig. LUONGO Giulio ed in ordine all’ammenda pari ad Euro 450 a carico della stessa Società, inflitte dal G.S. Regionale, ( Com. Uff. n. 18 del 14 novembre 2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 25 del 10/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 063/03-sa.Impugnazione della U.S. Lucignano avverso la inibizione ex art. 14 del C.G.S. fino al 14 novembre 2006, del tesserato (massaggiatore) Sig. LUONGO Giulio ed in ordine all’ammenda pari ad Euro 450 a carico della stessa Società, inflitte dal G.S. Regionale, ( Com. Uff. n. 18 del 14 novembre 2002). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione delle sanzioni come sopra inflitte al proprio tesserato, Sig. LUONGO Giulio, ed al medesimo sodalizio, che il G.S. regionale aveva così motivato: per il LUONGO: “ A fine gara mentre l’arbitro si trovava nella propria autovettura bloccato da alcuni sostenitori, si avvicinava al predetto offendendolo. Di poi colpiva con un calcio il veicolo dello stesso e subito dopo, colpiva l’arbitro con uno sputo alla guancia sx e, quindi, con uno “scappellotto” alla stessa guancia procurandogli forte e momentaneo dolore”; per la U.S. Lucignano: “ Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G, s.t. gara. Per lancio di sputi verso l’arbitro che viene raggiunto ad una guancia. Per avere assunto, propri sostenitori, contegno particolarmente minaccioso verso il D.G. a fine gara allorché questi abbandonava l’impianto a bordo di propria autovettura. Per avere ostacolato ripetutamente la marcia di detto veicolo che veniva fatto oggetto di calci, sputi e pugni. In tale circostanza, l’arbitro era costretto a sosta forzata. Quale società oggettivamente responsabile del danneggiamento effettuato da proprio dirigente all’autovettura del D.G.- Resta a carico di detta società il risarcimento dei danni subiti. Recidiva specifica nel lancio di sputi ad opera dei propri sostenitori. ”- Deduceva la reclamante che gli addebiti, come ascritti, non corrispondevano al reale sviluppo dei fatti, nel corso dei quali lo stesso arbitro avrebbe mantenuto atteggiamento non consono (“provocatorio”), comunque, egli non ricevendo sputi dai sostenitori, sebbene si fosse inutilmente avvicinato alla rete di recinzione e si fosse, all’uscita, intrattenuto - senza necessità - a replicare a talune frasi di taluni (pochi) sostenitori. Sempre secondo l’assunto difensivo, le chiavi della di lui macchina ( sempre comunque allocata in zona protetta e non fatta oggetto di alcun danneggiamento, che, ove materialmente esistente, sarebbe, dunque, riconducibile ad accadimenti diversi - non erano state consegnate al dirigente preposto ( quest’ultimo, TUCCIA Marco, peraltro espulso durante la gara ed allontanatosi dall’impianto, quindi impossibilitato ad un eventuale riconsegna delle stesse al D.G. al termine della gara). Al momento del suo allontanamento dalle strutture, lo stesso DG avrebbe posto in essere anche una manovra di guida pericolosa, questa inducendo uno dei presenti a schivarla repentinamente; non sarebbe stato fatto oggetto – come sostenuto - di alcun inseguimento “su strada” da parte di una vettura Mercedes nera SW (veicolo che, tra l’altro, nessuno degli abitanti di Lucignano possiede). Per quanto riferibile al LUONGO, questi avrebbe effettivamente apostrofato l’arbitro con talune frasi “colorite”, ma non si sarebbe reso protagonista di alcun gesto vessatorio e neppure dello sputo specificamente ascrittigli. L’arbitro nel rapporto, chiaramente aveva descritto l’accaduto, esattamente e puntualmente nei termini sintetizzati dalle decisioni del GS Regionale. Il DG, nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, e nella audizione orale dinanzi alla CD, oltre a ribadire la dinamica della vicenda come sopra descritta, ha spiegato che, al fischio di chiusura, tre sostenitori del Lucignano lo hanno attinto con sputi lanciati dal rete di recinzione, mentre lo offendevano; ribadiva di avere consegnato le chiavi della propria macchina – fino a quel momento esente da ammaccature - al dirigente TUCCIA, questi presente negli spogliatoi anche al termine dell’incontro, e quale soggetto che personalmente le aveva riconsegnate: la vettura aveva subito danneggiamenti in due riprese, prima da parte del Sig. LUONGO, che, con un calcio, ne aveva provocata un’ammaccatura alla fiancata sx e, successivamente, da altri sostenitori che la raggiungevano con calci, sputi e pugni sulla carrozzeria. La sosta al cancello dell’impianto gli era stata “imposta” da un gruppo di sostenitori del Lucignano (in numero di 10 – 15) che, ivi posizionatisi, ne ostruivano intenzionalmente l’uscita. Il LUONGO, in quel frangente, approfittava del finestrino semiaperto, posto lato guida, e lo colpiva con uno “scappellotto” raggiungendolo alla guancia sx., provocandogli forte, ma momentaneo, dolore, al contempo offendendolo. Conclamati i fatti tutti ascritti sia al tesserato che alla Società - questa responsabile in via oggettiva e diretta di quanto occorso e posto in essere da tifosi e dal LUONGO, come sopra descritti – tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale, rispetto a quella diversa e/o configgente proposta da tesserati, a norma di specifico dettato delle norme federali, a cui si aggiunge una certa linearità del racconto riportato, sostanzialmente puntuale nella descrizione dell’accaduto in suo danno (peraltro, anche ribadito in sede di denuncia ai CC della Stazione di Monte San Savino, che il D.G. ha ritenuto opportuno presentare con particolare riferimento a taluni dei precedenti accadimenti ed all’inseguimento che avrebbe patito da tre soggetti a bordo di una Mercedes nera ed intimorito da tale accadimento), osserva questa CD che la condotta del massaggiatore è certamente intenzionale, posta in essere per estrinsecare una qualche violenza diretta verso la testa, e pesante dileggio, attingendo la regione della guancia sx, con duplice, gesto (sputo e scappellotto), dopo avere già inferto un calcio alla fiancata della macchina. Tutto ciò evidenziato, può addivenirsi – sempre quanto al tesserato LUONGO - ad una valutazione sanzionatoria decisamente più contenuta rispetto alla pena sancita dal primo giudice alla luce del necessario giudizio comparativo con altre fattispecie di significativa gravità, assimilabili per entità della sanzione a quella ad oggi irrogata e per cui è procedimento, connotate da violenza diretta sulla persona dell’arbitro, per la tipologia dei colpi, dei mezzi utilizzati e dei pregiudizi arrecati, ove decisamente più gravi. In tal senso, lo sviluppo dell’azione assistita come visto, da ripetizione nei gesti “aggressivi”, appare tuttavia “mirata” e, per certo profilo, in qualche modo contenuta negli effetti proprio in considerazione della vicinanza dei due soggetti e dell’ostacolo tra loro, costituito (anche) dal finestrino della vettura in parte serrato. La regione del volto attinta con la mano, poteva avere conseguenze ancora più gravi se il colpo fosse stato effettivamente ed esclusivamente diretto ad arrecare danni più marcati di quelli conclamati. In altri termini, pare plausibile che il LUONGO non abbai inteso realmente “fare male”, anzi è da ritenersi che il tesserato abbia autocontenuto il suo gesto lesivo, che in quelle circostanze ben potevano essere dispiegati in modo diverso e oltremodo offensivo. Non di meno, lo stesso DG definisce il colpo quale “uno scappellotto”, da intendersi, cioè, quale un leggero toccare dell’arto, con componente sostanziale di dileggio. Si rappresenta da parte dell’arbitro un conseguente forte dolore, peraltro momentaneo, cioè non persistente, di per sé non perfettamente coerente negli effetti descritti; la percezione è ovviamente personale, ma le contingenze del gesto stesso evocano quanto sopra già riferito e, in definitiva, ribadiscono la scarsa lesività del colpo medesimo. Pertanto la sanzione come inflitta dal GS - ribadito che, come in altri procedimenti per il solo spunto che colpisca il volto, è da irrogarsi almeno un anno di inibizione, e che devono anche considerarsi il calcio alla carrozzeria e le offese - può essere ridotta, apparendo congrua e proporzionata quella da stabilirsi complessivamente in due anni, cioè fino al 14 novembre 2002. Viceversa la ammenda inflitta al sodalizio appare del tutto congrua, tenuto conto della pluralità delle condotte indebite riscontrate, della loro significativa gravità, ed anche della recidiva nel lancio di sputi, come contestata. P.Q.M. Accogliendo parzialmente il reclamo, riduce la squalifica inflitta al tesserato LUONGO Giulio, stabilendola in anni due, cioè fino al 14 novembre 2004 (anziché fino al 14 novembre 2006, come stabilito dal G.S. regionale) . Conferma le decisioni del GS regionale nei confronti della Società. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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