COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 28 del 30/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA RECLAMO DELLA S.S. ATLETICO GALLENO AVVERSO REGOLARITA’ GARA FILETTOLE CALCIO/ATLETICO GALLENO DEL 5.1.2003 (2-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 28 del 30/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA RECLAMO DELLA S.S. ATLETICO GALLENO AVVERSO REGOLARITA' GARA FILETTOLE CALCIO/ATLETICO GALLENO DEL 5.1.2003 (2-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.25 del 10.1.2003; -la S.S. Atletico Galleno chiede infliggersi alla societa' Filettole Calcio la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, avendo la stessa, nell'operare le sostituzioni consentite, disatteso dal 32' del 2' tempo, la normativa pubblicata sul Com. Uff. n.1 del 4.7.2002 impiegando solo due calciatori nati dopo l'1.1.1982 e violando l'art.34 e 34 bis N.O.I.F.. Il reclamo e' fondato e va accolto. L'art.34 bis N.O.I.F. al secondo comma recita: il mancato impiego dei calciatori alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal previgente art.7 comma 5 (attuale art.12 comma 5/C.G.S.). Dalla lettura del referto di gara risulta che al 27' del secondo tempo l'A.S. Filettole Calcio ha sostituito il n.7 Eliani Fabio, nato il 10 .5.1981, con il n.15 Dini Stefano nato il 28.6.1968; la squadra quindi e' rimasta con due soli giocatori nati dopo l'1.1.1982, violando la normativa pubblicata sul Com.Uff.n.1 del 4.7.2002 che impone per ogni s quadra la presenza contemporanea in campo di n.2 calciatori nati dopo l'1.1.1982 ed uno nato dall'1.1.1981 in poi. Per questi motivi il G.S. accoglie il reclamo come innanzi proposto dalla S.S. Atletico Galleno di Galleno (Firenze) adottando nei confronti dell'A.S. Filettole Calcio la sanzione della perdita della gara per 0- 2. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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