COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 31 del 13/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 121/03-gl. Gara Calcinaia-Suvereto ( 2-1) del 12/01/03. Campionato di I categoria in C.U. Regionale Toscana n.26 del 16/01/03.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 31 del 13/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 121/03-gl. Gara Calcinaia-Suvereto ( 2-1) del 12/01/03. Campionato di I categoria in C.U. Regionale Toscana n.26 del 16/01/03. Reclamo della Società Suvereto avverso la squalifica fino al 16/05/03 del calciatore Fiorini Francesco, il quale spingeva il D.G. con entrambe le mani, in maniera violenta, spostandolo di circa 1 metro. Successivamente offendeva il D.G. La reclamante chiedendo una riduzione della sanzione, sostiene che il proprio tesserato colpiva l’arbitro ad un braccio nel momento della notifica dell’espulsione, senza violenza, non provocando dolore nè spostamento del D.G. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, ribadisce la propria versione ovvero di essere stato colpito alle spalle dal Fiorini e che tale gesto ha provocato il suo spostamento di circa 1 metro. Conferma le frasi offensive. La C.D. respinge il reclamo. In primo luogo vale la pena di sottolineare che al Fiorini non viene contestato di avere provocato dolore al D.G. per cui, sul punto, la difesa della reclamante appare ultronea. Così come di alcun pregio deve essere considerata l’esternazione della reclamante circa la dirittura morale del proprio tesserato: chi svolge attività sportiva deve farlo con lealtà per definizione e non perché dotato di una particolare dote. Circa i fatti contestati infine, occorre evidenziare, ancora una volta, che la versione fornita dall’arbitro assume valore di prova privilegiata, né quanto asserito dalla reclamante può fornire dubbi circa la bontà della relazione dell’arbitro. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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