COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 3 del 25/07/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 218/02-sa. Impugnazione della A.S. Anghiari avverso varie squalifiche, inflitte dal Giudice Regionale ai calciatori: CASI Lorenzo (2 GG); SANTI Mirko (3 GG); GIGLI Daniele (3 GG); ROCCHINI Matteo (fino al 30 novembre 2002); GRAZIOTTI Francesco (fino al 30 maggio 2003) ; PERNICI Matteo (fino al 30 maggio 2003), riportate nel Com. Uff. n. 45 del 30 maggio 2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 3 del 25/07/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 218/02-sa. Impugnazione della A.S. Anghiari avverso varie squalifiche, inflitte dal Giudice Regionale ai calciatori: CASI Lorenzo (2 GG); SANTI Mirko (3 GG); GIGLI Daniele (3 GG); ROCCHINI Matteo (fino al 30 novembre 2002); GRAZIOTTI Francesco (fino al 30 maggio 2003) ; PERNICI Matteo (fino al 30 maggio 2003), riportate nel Com. Uff. n. 45 del 30 maggio 2002). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione delle sanzioni come sopra inflitte ai propri calciatori, che il G.S. aveva così motivato: CASI Lorenzo: “A fine gara offendeva il D.G.”- SANTI Mirko: “Espulso per avere colpito un calciatore avversario a terra, uscendo dal campo derideva il D.G.”- GIGLI Daniele: “per avere offeso minacciato il D.G. a fine gara” ROCCHINI Matteo: “A fine gara correva verso il D.G. e mettendogli le mani sul petto con forza lo spingeva facendolo indietreggiare di alcuni metri; nel contempo lo offendeva” GRAZIOTTI Francesco: “A fine gara dava la D.G. una violenta spinta alle spalle facendolo barcollare e provocandogli forte e persistente dolore al collo” PERNICI Matteo: “A fine gara cercava di colpire il D.G. con un pugno non riuscendovi per la presenza fattiva di un Dirigente e per il pronto schivarsi dell’arbitro”.- Proponeva la reclamante talune considerazioni di ordine generale in ordine al clima altamente emotivo creatosi per l’importanza della gara in questione, valevole per i play –out, per l’esito negativo della stessa con la avvenuta retrocessione, precisando, quindi, che i tesserati avevano posto in essere talune condotte indebite nei confronti dell’arbitro; tuttavia, non con le modalità loro ascritte, ma con gesti, frasi ed atteggiamenti di diversa e minore portata offensiva, comunque non lesivi; quindi pur deplorevoli, da sanzionarsi con entità meno grave. Ha dedotto, in particolare: quanto al GRAZIOTTI, che tale calciatore avrebbe soltanto appoggiato il palmo delle mani sulla schiena dell’arbitro, e non in maniera violenta; quanto al PERNICI la di lui condotta non integrerebbe neppure il tentativo di colpire il DG con un pugno, difettando comunque, nel narrato arbitrale, migliori e più esaurienti precisazioni circa la posizione dei soggetti interessati, la distanza tra loro ed altri particolari che possano delineare, in concreto, l’episodio. Preliminarmente evidenzia questo Collegio che l’impugnazione per la posizione del CASI è inammissibile, in quanto per disposto delle Carte Federali, sono reclamabili solo le squalifiche di entità superiore alle due giornate. Pertanto, la stessa non può essere presa in esame. A giudizio della C.D. devono essere confermate le sanzioni inflitte al GIGLI ed al ROCCHINI. Quanto al GIGLI, il D.G. ha chiaramente riportato le frasi di tenore, tanto ingiurioso che minaccioso patite dal calciatore (“ti rompo la faccia”), quest’ultima espressione anche accompagnata dal gesto (inequivoco) di mostrare al suo indirizzo un pugno. L’entità della squalifica è del tutto commisurata alle condotte descritte e proporzionata ai casi e decisioni per fatti similari. Per ciò che concerne il ROCCHINI, l’arbitro chiaramente ha descritto, nel rapporto, l’accaduto, nel suo articolarsi; nel supplemento, quivi inviato, ha ribadito in toto la descrizione degli accadimenti, spiegando -nel primo atto - che il giocatore “…correva verso di me e con atteggiamento alterato nei gesti delle mani e nei lineamenti del volto, mi aggrediva con violenza mettendomi con forza le mani sul petto, spingendomi in modo da fami indietreggiare di alcuni metri…” accompagnando tale azione con frasi offensive. Rileva la Commissione come possa dirsi – tenuta presente la fede privilegiata da attribuirsi alla versione arbitrale, per dettato del CGS - acclarato un episodio di “spinta a due mani” in danno dell’arbitro, volontaria, in quanto accompagnata da atteggiamenti precedenti e contestuali indubbi (corsa verso di lui, gesticolare, frasi ingiuriose) posta in essere con significativa violenza e conseguente indietreggiamento per un certo tratto del soggetto passivo, che comporta – sempre avuto riguardo alle pronunce per episodi similari – appunto la squalifica per mesi sei, a tale entità essendosi il primo Giudice attestato, non avendo comportato l’azione aggressiva del calciatore alcuna conseguenza fisica all’arbitro. L’argomento consente di introdurre la disamina della posizione del GRAZIOTTI, autore anch’egli di una condotta di spinta in danno dell’arbitro estrinsecata, tuttavia, da tergo, profilo questo che, per ciò solo, impone una sanzione maggiore attesa la “insidiosità” e “viltà” del gesto alle spalle. Così si esprime l’arbitro, il cui narrato - per la già richiamata considerazione privilegiata che lo assiste per norma specifica - supera la versione “limitativa” della Società: “…venivo raggiunto da una violenta spinta alle spalle che mi costringeva a barcollare in avanti, sebbene riuscissi a conservare l’equilibrio e ad evitare di cadere a terra, provocandomi dolore forte e persistente al collo a causa della violenza del movimento improvviso e innaturale...”.- L’elemento del dolore, che bene si spiega per la patita torsione muscolare/scheletrica innaturale dall’aggressione - a cui non si è potuto frapporre alcuna reattività o “difesa preventiva” essa provenendo da dietro – qualifica evidentemente nel senso della maggiore gravità la spinta medesima. Ciò precisato, la sanzione di un anno appare – a giudizio della Commissione – eccessiva, dovendosi dare atto che le conseguenze fisiche arrecate all’arbitro, come sopra descritte, non possono comunque ritenersi di particolare entità. Appare conclusivamente congruo attestare la squalifica a mesi otto, fino cioè al 30 gennaio 2003. Analoghe considerazioni - in punto di riduzione della pena - possono essere fatte per il PERNICI, a cui viene addebitato un “tentativo di aggressione all’arbitro”, con un pugno. Tale fattispecie, i cui contorni, in genere, non sono agevoli da decifrare, dovendosi in sostanza valutare cosa sarebbe potuto avvenire, ed anche le conseguenze (potenziali) di un certo colpo, ha, nel caso di specie, profili ben circoscrivibili, così come chiaramente descritti dall’arbitro: “…tentava di colpirmi con un pugno senza tuttavia riuscirci sia per la presenza del dirigente GIGLI Paolo, che spingendolo al petto riusciva a tenerlo sufficientemente distante, sia perché, con un salto all’indietro, riuscivo a schivare il colpo…”. Dunque ben concretizzata appare la soglia del tentativo, con atto idoneo e diretto, non equivoco – ove anche si vogliano (come effettua la Società reclamante) evocare istituti penalistici – apparendo chiaro che il giocatore senza l’azione neutralizzatrice dei terzi e preventiva/ difensiva dell’arbitro avrebbe in effetti potuto colpire la di lui persona. La repentinità dell’azione e la mancanza di persistenza nell’agire indebito ed aggressivo (il calciatore pare abbia desistito una volta intervenuto il Dirigente), consentono di diminuire la squalifica a mesi sei, e cioè fino al 30 novembre 2002. Infine, può essere ridotta a due giornate la squalifica adottata nei confronti del SANTI, il cui fallo a giuoco in atto, sia pure a pallone lontano (calcio ad una gamba ad un avversario già in terra) è meritevole di espulsione immediata, con giornata di sanzione automatica, a cui aggiungere altra per l’applauso ironico all’arbitro alla notifica del provvedimento. L’accoglimento parziale del reclamo impone la restituzione della relativa tassa. P.Q.M. Accoglie l’ impugnazione proposta: nell’interesse di SANTI Mirko, riducendo la relativa squalifica a due giornate; nell’interesse di GRAZIOTTI Francesco, riducendo la relativa squalifica ad otto mesi, fino al 30 gennaio 2003 (anziché fino al 30 maggio 2003, come stabilito dal GS); nell’interesse di PERNICI Matteo, riducendo la relativa squalifica a mesi sei, fino al 30 novembre 2002 (anziché fino al 30 maggio 2003, come stabilito dal GS). Dichiara inammissibile il reclamo quanto a CASI Lorenzo. Respinge il reclamo, quanto al ROCCHINI Marcello ed al GIGLI Daniele, confermando le relative decisioni di cui in epigrafe e dispone restituirsi la relativa tassa.
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