COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 021/03-sa. Impugnazione della G.S.A. FORNOLI avverso la squalifica per 4 giornate del calciatore BIANCHI Federico, inflitta dal GS regionale (Com. Uff. n. 13 del 10 ottobre 2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 021/03-sa. Impugnazione della G.S.A. FORNOLI avverso la squalifica per 4 giornate del calciatore BIANCHI Federico, inflitta dal GS regionale (Com. Uff. n. 13 del 10 ottobre 2002). Con rituale gravame, la intestata società, adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio calciatore, che il Giudice regionale, aveva così motivato: “Espulso per avere spinto e offeso un giocatore avversario, alla notifica offendeva e minacciava il DG”.- Deduceva la reclamante che il calciatore non aveva posto in essere le condotte così come ascrittegli, bensì aveva soltanto allontanato l’avversario, questi caduto, avendone accentuato gli effetti, con la intenzione di riprendere sollecitamente il gioco. Si contestavano anche le offese e le minacce al giocatore ed all’arbitro, affermando che il giocatore era prontamente rientro negli spogliatoi dopo la espulsione. L’arbitro ha chiaramente descritto, nel rapporto, l’accaduto, nel suo articolarsi, e come tale la motivazione del primo giudice adeguatamente ricomprende ogni segmento dell’agire indebito del calciatore; nel supplemento quivi inviato il DG ribadisce il primo atto stilato, ed aggiunge che il BIANCHI bene avrebbe potuto riprendere il gioco senza il gesto violento all’avversario, che quindi riafferma come avvenuto. Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, oltre che assistita da fede privilegiata (rispetto a quella difensiva se diversa o contrastante) secondo i principi indicati dalle Carte Federali, attesta la volontarietà della condotta del BIANCHI, nel senso precisato, e, quindi, la sua non conformità alle regole di comportamento come addebitatigli. La sanzione stabilita è del tutto congrua, oltre che proporzionata ai casi similari e tiene conto della giornata di squalifica “automatica” per i fatti in danno dell’avversario e delle tre giornate che sono da irrogarsi – come in ogni altra vicenda - per le offese e le minacce al DG. P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la decisione del Giudice regionale di cui in epigrafe e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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