COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 29 del 6/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 129/03.cr- Reclamo della U.S Morianese avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica di LUCCHESI Mario fino al 15.02.2003 , (C.U 26 del 16.01.2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 29 del 6/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 129/03.cr- Reclamo della U.S Morianese avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica di LUCCHESI Mario fino al 15.02.2003 , (C.U 26 del 16.01.2003) Inoltra reclamo a questa Commissione la soc. Morianese , ritenendo eccessiva la sanzione comminata dal G.S al proprio allenatore e conseguentemente chiedendone la riduzione. Il reclamo non può essere preso in esame avendo , la Commissione , rilevati tre motivi di inammissibilità. 1)-Mancanza di Firma Il difetto di sottoscrizione del reclamo impedisce di accettare la provenienza e quindi di affermare la validità , rituale e sostanziale ,dell ‘atto. La sottoscrizione è uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente. 2)-Inoltrato oltre i termini Con il reclamo , spedito in data 28 Gennaio 2003 , la società , intendeva eccepire sulle decisioni assunte dal G.S rese note con il C.U 26 del 16.01.2003 . A norma dell,art.42 comma 5 C.G.S , i ricorsi di 2° grado devono essere proposti entro il 10° giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare ( nel caso di specie entro il giorno 27 Gennaio 2003) 3)-Sanzione non reclamabile La sanzione comminata in prima istanza, non può essere suscettibile di revisione in quanto inferiore al mese (art. 41 comma 3 lettera b) C.G.S) P.Q.M La Commissione dichiara il reclamo inammissibile ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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