COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 12 del 03/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 22/09/2002 PIEVE A NIEVOLE – FORROTTOLI

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 12 del 03/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 22/09/2002 PIEVE A NIEVOLE - FORROTTOLI RECLAMO DELL'A.S. PIEVE A NIEVOLE CALCIO AVVERSO REGOLARITA' GARA PIEVE A NIEVOLE CALCIO/FORROTTOLI DEL 22.09.2002 (1-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 11 del 26.09.2002; -all'esito della gara del Campionato Regionale di seconda categoria, Pieve a Nievole Calcio /Forrottoli, disputata a Pieve a Nievole il 22 Settembre 2002 e terminata con il punteggio di 1-1, la società ospitante si rivolge, in termini, a questo Giudice Sportivo denunciandone l'irregolarità e chiedendo, una diversa soluzione positiva in sede disciplinare. In particolare, l'A.S. Pieve a Nievole Calcio addebita al sodalizio avversario di aver effettuato nel corso dell'incontro una quarta sostituzione non consentita dalla normativa in vigore. La doglianza ha pregio e pertanto il reclamo puo' essere accolto. La quarta sostituzione, effettuata dall'A.C. Forrottoli in spregio alla norma di cui all'art. 74 n. 1 N.O.I.F., è vizio invalidante la gara che va qualificato in relazione alla previsione contemplata alla lettera a) dell'art. 12 n. 5 C.G.S. Ora, poiche' il quarto calciatore subentrato era soggetto non abilitato alla partecipazione siccome "privo di titolo" "ex lege" , qualsiasi indagine sulla idoneita'dell'accaduto ad influire decisamente sulla regolarita' della gara, si palesa assolutamente inutile, non essendo, detto requisito, richiesto dalla disposizione in parola che fa derivare la punizione sportiva dal sol fatto della illegittima utilizzazione. La tassa va restituita. Per questi motivi il G.S., in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dall'A.S. Pieve a Nievole Calcio di Pieve a Nievole (Pistoia), infligge all'A.C. Forrottoli la sanzione della punizione sportiva per 0-2 della gara Pieve a Nievole Calcio /Forrottoli del 22.9.2002. Dispo ne restituirsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it