COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 14 del 17/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 007/03-cr Reclamo della U.S San Macario avverso esito gara San Macario – San Frediano del 22.09.2002 valida per il campionato di seconda categoria .Risultato 1/2

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 14 del 17/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 007/03-cr Reclamo della U.S San Macario avverso esito gara San Macario – San Frediano del 22.09.2002 valida per il campionato di seconda categoria .Risultato 1/2 Il giorno 22.09 2002 sul campo comunale di san Macario si svolge la gara in epigrafe indicata alla quale prende parte il calciatore Grassini Leonardo schierato dalla soc. San Frediano a partire dal 24’ del secondo tempo in sostituzione del numero nove Giannini. Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la soc. San Macario chiede vedersi assegnare vinto l’incontro secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 lett. A) del C.G.S in quanto a carico del calciatore Grassini era pendente una squalifica residuale della decorsa stagione sportiva. Niente ha controdedotto la soc. san Frediano Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto Il calciatore Grassini al termine della decorsa stagione sportiva , venne squalificato per una giornata per recidivita’ in ammonizioni come pubblicato sul C.U 37 del 24.04.2002 dal comitato Provinciale di Pisa quando il san frediano militava nel campionato di Terza Categoria. Il provvedimento disciplinare non fu’ scontato stante il termine del campionato di competenza. Lo stesso doveva essere scontato nell’attuale stagione sportiva ( art. 12 comma 6 C.G.S) appunto nella gara oggetto di contenzioso. P.Q.M La C.D accoglie il proposto reclamo ed in applicazione dell’art. 7 comma 5 lett.A) C.G.S , infligge alla soc. San Frediano la perdita dell’incontro per 0/2. Inoltre infligge al calciatore Grassini Leonardo UNA ulteriore giornata di squalifica , al Dirigente accompagnatore Ufficiale Angioli Carlo la inibizione fino al 11.11.2002 ed alla soc. l’ammenda di Euro 100,00. Ordina la restituzione della tassa reclamo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it