COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 15 del 24/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELL’U.S. MOLAZZANA AVVERSO REGOLARITA’ GARA MOLAZZANA/COREGLIA DEL 29.9.2002 (1-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 15 del 24/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELL'U.S. MOLAZZANA AVVERSO REGOLARITA' GARA MOLAZZANA/COREGLIA DEL 29.9.2002 (1-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.12 del 3.10.2002; -avverso la regolarita' della gara in epigrafe interpone gravame a questo Giudice l'U.S. Molazzana, deducendo che nella gara di cui trattasi la societa' avversaria, nell'operare le sostituzioni consentite, aveva impiegato verso la fine della gara solo due calciatori ''giovani'', anziche' gli almeno tre previsti dall'attuale normativa pubblicata nel Com.Uff.n.1 del 4.7.2002. Il gravame e' fondato e va per l'effetto accolto. Alla societa' ospitata e' stata imputata la violazione della norma circa l'utilizzazione dei calciatori ''giovani'', i quali devono essere impiegati in numero d i tre per tutta la durata della gara alla luce appunto della normativa di settore. Dall'esame del referto di gara emerge in modo incontrovertibile che la sostituzione operata dalla Pol. Coreglia e' avvenuta tra il calciatore indicato in distinta con il n.9 con altro calciatore contraddistinto con il n.12 (Bonaccorsi Stefano), calciatore fuori eta'. Non v'e' dubbio pertanto che la predetta normativa sia stata violata dalla Pol. Coreglia per aver impiegato per un certo lasso di tempo della gara soltanto due giovani. Per questi motivi il G.S. accoglie il reclamo come sopra proposto dall 'U.S. Molazzana di Molazzana (Lucca) ed infligge alla Pol. Coreglia la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2. Dispone restituirsi la tassa.
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