COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 15 del 24/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 12/03-Rn.Reclamo A.S. Quarata Avverso Squalifica Gallorini Giorgio Fino Al 26122002 (C.U. N° 11 Del 269\2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 15 del 24/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 12/03-Rn.Reclamo A.S. Quarata Avverso Squalifica Gallorini Giorgio Fino Al 26122002 (C.U. N° 11 Del 269\2002) Propone rituale reclamo la A.s. Quarata avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S. Regionale con la seguente motivazione:” Correva verso il D.G. fino a raggiungerlo e con la spalla sx spingeva quella dell’arbitro facendolo indietreggiare di due passi senza provocare conseguenza alcuna. Alla notifica offendeva e minacciava il D.G.. Di poi, raggiunta l’uscita persisteva nel proprio contegno intimidatorio”. La società reclamante nel proporre reclamo e nel chiedere una riduzione della sanzione impugnata, nega che il Gallorini abbia offeso l’Arbitro e che abbia tenuto comportamento intimidatorio essendosi limitato a vibrate proteste, quanto alla spinta sostiene che il Gallorini, avvicinandosi al D.G. per protestare aveva le mani dietro la schiena e non esclude che le spalle dei due possano essersi toccate, ma in modo fortuito, e l’allontanarsi dell’Arbitro sarebbe stato solo un gesto istintivo di autodifesa effettuato nel momento in cui si è sentito urtare la spalla. La reclamante richiama inoltre i trascorsi sportivi del Gallorini calciatore corretto che mai ha subito nella carriera provvedimenti disciplinare di tal rilievo. Tali difese venivano ribadite ed ampliate nel corso dell’udienza 18 ottobre 2002. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo. Il D.G. nel supplemento di rapporto precisa la dinamica dei fatti ascritti al Gallorini e pertanto avendo confermato quanto riportato nel primo rapporto non vi possono essere dubbi sulle circostanze ivi riportate in particolare circa le offese profferite ed il comportamento tenuto. Per quanto attiene alla presunta spinta, la descrizione della dinamica dei fatti, la parte del proprio corpo con la quale il Gallorini avrebbe attinto il D.G. (spalla contro spalla) e l’atteggiamento del Gallorini con le mani dietro la schiena (circostanza questa non smentita dal D.G. nel supplemento) fanno ritenere che più che di una spinta si sia trattato di un contatto fortuito dovuto all’animosità del momento, la sanzione pertanto va ridotta in relazione a tale episodio, rimanendo invariata per gli altri comportamenti ascritti all’incolpato. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Gallorini Giorgio fino al 26112002 dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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