COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 15 del 24/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 017/03-cr reclamo della U.S Santacrocese avverso esito gara Saline – Santacrocese del 29.09.2002 valida per il campionato di seconda categoria (risultato 0/0)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 15 del 24/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 017/03-cr reclamo della U.S Santacrocese avverso esito gara Saline – Santacrocese del 29.09.2002 valida per il campionato di seconda categoria (risultato 0/0) Con un ben articolato e formalmente corretto reclamo , la U.S Santacrocese , chiede vedersi assegnare vinta la gara in epigrafe indicata sull’assunto che alla stessa ha partecipato il calciatore Nencioni Marco malgrado squalificato per una pendenza, residuale della passata stagione . In maniera sportivamente corretta, invia una propria memoria la soc. Saline che , senza voler in alcun modo contestare quanto indicato dalla societa’ controparte, intende dare una spiegazione dell’equivoco in cui, essa societa’ , e’ incorsa nel caso che occupa di sicura complicata interpretazione , facendo scontare la squalifica in quella che veniva ritenuta la prima gara ufficiale ( Pomarance – Saline valida per la Coppa Toscana ) Passando all’esame di merito , questa Commissione non puo’ far altro che accogliere il reclamo per le considerazioni che seguono. Il calciatore Nencioni , nella decorsa stagione sportiva , tesserato per la soc. Guardistallo , veniva espulso durante la gara Guardistallo – Bellaria Cappuccini valida quale gara di andata della Coppa Provinciale di Terza Categoria . Lo stesso veniva squalificato per 2 gare una delle quali scontata in occasione della gara di ritorno . Rimaneva a suo carico una giornata di squalifica da doversi scontare nell’attuale stagione sportiva ( Art. 12 comma 6 C.G.S). Il Nencioni , cambia societa’ e viene tesserato dalla Soc. Saline . La giornata di squalifica doveva essere scontata nella prima gara ufficiale del nuovo sodalizio , intendendo per questa , la prima gara del campionato di competenza , quella appunto in contestazione P.Q.M La Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo , infligge alla soc. Saline , la perdita della gara con il punteggio di 0/2 in applicazione dell’art.7 comma 5 lettera a) C.G.S. inoltre squalifica il calciatore Nencioni Marco per una ulteriore giornata di gara , infligge al dirigente accompagnatore Fornai Renzo la inibizione fino al 18.11.2002 ed alla societa’ Saline l’ammenda di 100,00 Euro. Viene disposta la restituzione della tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it