COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 15 del 24/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 013/03-gl. Gara A.S Pieve a Nievole – A.C.Forrottoli (1-1) del 22/09/02 Campionato di II categoria in C.U.Comitato Regionale Toscana n.11 del 26/09/02
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 15 del 24/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
013/03-gl. Gara A.S Pieve a Nievole – A.C.Forrottoli (1-1) del 22/09/02 Campionato di II categoria in C.U.Comitato Regionale Toscana n.11 del 26/09/02
Reclamo della Società Pieve a Nievole avverso la squalifica per 6 gare effettive inflitta dal G.S.Regionale al calciatore Petroni Andrea in quanto “Dopo avere subito un fallo di gioco da terra colpiva un calciatore avversario con un violento calcio al volto provocandogli ferite lacero contuse e breve stordimento.Alla notifica dell’espulsione assumeva comportamento minaccioso nei confronti del D.G. tanto che doveva intervenire il capitano per allontanarlo a forza dal campo di gioco”
Con rituale e tempestivo reclamo la Società Pieve a Nievole intende ottenere una riduzione della sanzione sostenendo la involontarietà della condotta del proprio tesserato nel momento in cui poneva in essere il comportamento violento verso il calciatore avversario.
In verità la reclamante condanna il comportamento del Petroni sia per quanto attiene il gesto verso l’avversario sia per quanto concerne il medesimo verso l’arbitro,tuttavia tiene a sottolineare come nello scambio di colpi “proibiti” non vi fosse la volontà precisa di procurare danni fisici all’avversario.
La reclamante inoltre chiede di essere udita dalla C.D.
L’arbitro,nel supplemento di rapporto,conferma sostanzialmente quanto già evidenziato in prime cure.
All’udienza del 18/10/02 la reclamante si presentava avanti alla C.D. con soggetti non idonei a rappresentarla in tale sede.
La C.D.esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo.
I fatti evidenziati dall’arbitro e sanzionati dal G.S. appaiono di particolare violenza e gravità.
La reclamante di fatto non smentisce l’accaduto,ma cerca di attenuare la posizione del proprio tesserato appellandosi al concetto di involontarietà che non può assolutamente trovare albergo in questa sede.
Infatti appare poco verosimile che,nella concitazione del momento e trovandosi i calciatori a terra quando si sono scambiati colpi “proibiti”,il Petroni abbia colpito l’avversario involontariamente.
Siamo di fronte ad una palese contraddizione in termini quando,nel momento in cui si conferma lo scambio di atti violenti si intende farli passare invece per colpi involontari.
La condotta tenuta dal Petroni è sicuramente di particolare gravità tanto da farla rientrare nell’ipotesi prevista della art.14 lett.f del C.G.S per la quale si prevede una sanzione non inferiore a quattro giornate di squalifica.
La condotta del Petroni deve essere valutata anche in relazione al rapporto tenuto verso il D.G. ed alla difficoltà riscontrata per il suo allontanamento dal terreno di gioco.
Da quanto esposto pertanto, la sanzione comminata da G.S.appare ben calibrata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo disponendo l’addebito della relativa tassa.
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