COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 20 del 28/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 035/03-rg. Reclamo della Pol. Avane avverso dec. G.S Regionale. Squalifica Ciampolini Erik fino al 17.07.2003 (C.U 14 del 17.10.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 20 del 28/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 035/03-rg. Reclamo della Pol. Avane avverso dec. G.S Regionale. Squalifica Ciampolini Erik fino al 17.07.2003 (C.U 14 del 17.10.2002) Alla notifica del provvedimento di espulsione , il calciatore Ciampolini Erik , assumeva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del D.G . Tale comportamento veniva reiterato all'uscita dal rettangolo di gioco . A fine gara , il calciatore in questione , ritornava in campo e stringeva la mano dell’arbitro con particolare violenza tanto da procurargli un lieve e momentaneo dolore. Propone reclamo la societa’ ritenendo che il proprio tesserato, dopo l’espulsione , si rivolgeva al D.G con tono arrabbiato e non minaccioso chiedendogli Tre volte “perche’”. Dopo l’espulsione si allontanava tranquillamente dal terreno di gioco . A fine gara ritornava in campo per chiedere spiegazioni al D.G e per stringergli la mano , fatto questo che non avveniva perche’ l’arbitro , al momento di porgere la mano , la ritraeva , non permettendo al calciatore di stringerla ma solo di sfiorarla. La reclamante , per tali motivi, chiede una riduzione della sanzione. Nel supplemento di rapporto , l’arbitro , in maniera molto articolata , conferma quanto gia’ descritto nel rapporto , soffermandosi sui motivi del reclamo. A tal fine il D.G conferma che : 1)- al momento dell’espulsione , l’attegiamento minaccioso del calciatore era tale da costringerlo ad indietreggiare di ben 50 metri e, soltanto l’intervento dei compagni di squadra , impediva conseguenze peggiori. 2)- che a fine gara, nel momento in cui porgeva la mano al calciatore , si rendeva conto che permaneva un atteggiamento minaccioso . Quest’ultimo infatti , infatti , nello stringere la mano tirava il D.G verso di lui e lo obbligava ad aindietreggiare per vincere la stretta. Per meglio comprendere la stretta di mano , questa C.D , decideva di ascoltare il D.G , che veniva percio’ regolarmente convocato. In sede di audizione , il D.G , affermava di aver ritirato la mano , accortosi dell’atteggiamento ostile del calciatore e di aver sentito un lieve dolore. Allo stato degli atti , questa C.D , considerate le modeste conseguenze lesive riportate dal D.G, ritiene equo determinare in mesi SEI la squalifica del calciatore Ciampolini P.Q.M La C.D accoglie il reclamo fissando al squalifica fino al 17.04.2003 . Ordina la restituzione della tassa versata.
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