COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 067/03-Nr.Reclamo G.S. Terontola Avverso Squalifiche Toponi Stefano Fino Al 2882003 E Fumagalli Stefano Per 4 Gg. (C.U. N° 19 Del 2111\2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 067/03-Nr.Reclamo G.S. Terontola Avverso Squalifiche Toponi Stefano Fino Al 2882003 E Fumagalli Stefano Per 4 Gg. (C.U. N° 19 Del 2111\2002) Propone rituale reclamo il G.S. Terontola avverso i provvedimenti in oggetto comminati dal G.S. Regionale con le seguenti motivazioni per il Toponi:” A gioco fermo correva verso il D.G., raggiuntolo, con fare visibilmente alterato gli dava una spallata spostandolo di alcuni metri. Tale gesto pur violento non provocava all’arbitro dolore. Nel contempo rivolgeva all’Ufficiale di gara frasi ingiuriose”. Per il Fumagalli: “ Per aver offeso e minacciato il D.G.. sanzione aggravata perché capitano.”. La società reclamante nel proporre reclamo e nel chiedere una riduzione delle sanzioni impugnate, nega che il Fumagalli abbia offeso e minacciato l’Arbitro essendosi limitato a vibrate proteste, quanto al comportamento del Toponi, sostiene che il giocatore nel rialzarsi da terra sospinto forse da un compagno ebbe a sfiorare il D.G. alla spalla senza peraltro spostarlo “di un centimetro” e alla notifica dell’espulsione se ne andò senza profferire offesa alcuna. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di accogliere parzialmente il reclamo. L’Arbitro nel supplemento conferma i fatti i quali, per i carattere di prova privilegiata che il rapporto arbitrale ha nel nostro ordinamento, debbono essere ritenuti pienamente provati, né i toni alquanto forti usati dalla reclamante (al limite del deferimento) possono in qualche modo contrastare la veridicità di quanto riportato dal D.G.. Peraltro il D.G. nelle descrizione più minuziosa che fa nel supplemento di rapporto fornisce un più completo quadro degli episodi in questione, che fanno ritenere quanto ascritto a carico del calciatore Toponi meno grave di quanto poteva apparire nel rapporto di gara. In buona sostanza, ferme restando le frasi ingiuriose, quanto descritto dal D.G. più che ad un colpo inferto con intento lesivo, deve essere ricondotto ad una forte spinta, ancorché inferta con la spalla contro la spalla piuttosto che nel modo classico con le mani o con una mano, la sanzione va pertanto ridotta a sette mesi. I fatti ascritti a carico del Fumagalli (capitano), sono confermati e la sanzione appare adeguata. P.Q.M. La C.D. in accoglimento parziale del reclamo riduce la squalifica a Toponi Stefano fino al 2162003 e conferma la squalifica a carico di Fumagalli Stefano dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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