COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 070/03 cr.Reclamo della S.S. Galcianese avverso la omologazione del risultato della gara Galcianese – Seano disputata in data 17 novembre 2002 per presunta posizione irregolare del calciatore Coppini David.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 070/03 cr.Reclamo della S.S. Galcianese avverso la omologazione del risultato della gara Galcianese – Seano disputata in data 17 novembre 2002 per presunta posizione irregolare del calciatore Coppini David. Con preciso, dettagliato, resoconto sulla posizione irregolare del calciatore sopraindicato in occasione della gara citata, la S.S. Galcianese chiede infliggersi al F.C Seano la punizione sportiva della perdita della gara, ex art. 7 c.5 del C.G.S., avendo il calciatore Coppini David preso parte alla gara pur non avendovi titolo. Ciò assume la reclamante riferendosi alla squalifica per due giornate inflitta al Coppini, in data 20.09.2001, (C.U n. 8 ) in occasione di una gara di Coppa Toscana, allorché il calciatore risultava tesserato per la soc. San Giorgio. Questi, in sintesi, i fatti analiticamente indicati dalla S.S. Galcianese: nell’ambito della disputa del triangolare di Coppa Toscana della stagione 2001/2021 il calciatore Nelli, partecipante alla competizione nelle fila della soc. San Giorgio, veniva colpito da squalifica. Per effetto della eliminazione di detta squadra dalla competizione di Coppa tale squalifica non veniva scontata nel corso della stagione. La squalifica quindi avrebbe dovuto essere scontata nella stagione 2002/2003 per effetto della applicazione del disposto del c.10 p.to 1 dell’art. 14 del C.G.S. che recita “le sanzioni….in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni…si scontano nelle rispettive competizioni…” nonché per quanto riportato dal capoverso del c. 6 dell’art. 17 il quale dispone che la squalifica non scontata, in tutto o in parte, nella stagione in cui è stata commessa l’infrazione “devono essere scontate anche per il solo residuo nella stagione o nelle stagioni successive”. Senonchè all’inizio della stagione – luglio 2002 – il calciatore viene svincolato a norma dell’art 32 ter N.O.I.F e successivamente tesserato dalla F.C Seano partecipante sia alle gare di campionato di seconda categoria che alla Coppa Toscana. In tale ultima competizione il Coppini viene utilizzato dalla F.C Seano nelle gare del 1 – 8 e 25 settembre dell’anno 2002 e ancora in data 9 ottobre ovvero fino alla eliminazione della squadra, non scontando in alcun modo la giornata di squalifica inflittagli in data 20.09.2001. In ordine a tale compendio dei fatti la S.S. Galcianese, esaminando la normativa in vigore, prende in esame quanto indicato dall’art. 14, c. 10/1 e c. 10/3 raffrontando ciò con le altre disposizioni di cui all’art. 17 c. 6 per giungere alla conclusione che la giornata di squalifica inflitta al calciatore in occasione della gara di Coppa Toscana della stagione 2001/2002 avrebbe dovuto essere scontata nella gara di campionato cui partecipa la Società di nuova appartenenza, interpretando in tal senso il disposto di altra parte del medesimo comma che prevede, nel caso di trasferimento, che le sanzioni residue vengano scontate nelle giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Società. Osserva la C.D che la normativa in atto, dettata dagli articoli citati non è di semplice interpretazione per cui la Commissione, auspicando un intervento del legislatore sportivo al fine della emanazione di una norma di più chiara e semplice applicazione, ritiene dover – agli effetti della presente decisione – cercare di chiarire la reale portata delle norme stesse. Nessun dubbio sorge sulla applicazione dell’art. 14, c. 10, n. 1 il quale, prevede che le sanzioni in relazione alla gara di Coppa Italia o di Coppa Regioni si scontano nelle rispettive competizioni: con esclusione quindi delle gare di campionato considerando comunque distinte per singola lega le gare di Coppa Italia. Tale disposizione viene ulteriormente rafforzata dal punto 3 del medesimo comma 10 il quale afferma che le sanzioni inflitte in gare diverse da quelle di Coppa si scontano nelle attività ufficiali diverse da quelle di Coppa (Italia – Regione). A tale norma, che stabilisce quali siano le sanzioni da applicare, fa seguito il disposto dell’art. 17 che indica le modalità per la esecuzione delle stesse. A tal fine il comma 6 di detto articolo statuisce che tutte le squalifiche o le inibizioni inflitte che non possono essere scontate nel corso di una stagione vadano scontate nella stagione o nelle stagioni successive. Appare di tutta evidenza che tale disposto, avendo carattere di norma generale, si applica a tutte le gare sia di Coppa che di campionato. Tale norma tuttavia contiene anche una deroga al principio di cui al c. 10 p. 3 e che riguarda esclusivamente i tesserati che abbiano cambiato società: in tal caso le sanzioni saranno scontate, per il residuo, nelle gare Ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società di appartenenza. Se la norma si concludesse qui l’assunto della reclamante sarebbe fondato, senonchè essa prosegue con l’inciso ferma la distinzione di cui all’art. 14 commi 10 n. 1 e 3 disposizioni che, come sopra indicato, stabiliscono che le sanzioni vadano scontate nelle gare corrispondenti a quelle in cui è stato commessa l’infrazione, campionato o coppa che siano. L’inciso “…ferma la disposizione…” riveste quindi il carattere di norma di chiusura rispetto alla parte di essa con cui si stabilisce che la sanzione venga scontata nelle gare ufficiali disputate per la nuova società. Tale interpretazione appare, nel caso di specie, particolarmente fondata dovendosi far rilevare che la F.C Seano , nella presente stagione disputa sia le gare di campionato di 2 categoria che quella di Coppa Toscana per cui trova applicazione la disposizione di cui al c. 10, p.to dell’art. 14. Risolta quindi la questione posta con il reclamo rileva ancora la C.D. che dagli atti esaminati risulta che il calciatore Coppini ha preso parte a gare di Coppa Toscana quale tesserato per la soc. Seano, pur essendo in posizione irregolare non avendo scontato la sanzione inflitta il 20.09.2001, per cui ritiene dover inviare gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, ove ravvisi nel comportamento della società Seano la eventuale violazione di quanto indicato dall’art. 1 del vigente Codice di G.S. P.Q.M. la C.D. delibera di respingere il reclamo e di trasmettere gli atti alla Procura Federale. Come sopra indicato. Ordina l’incameramento della tassa.
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