COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 24 del 2/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 081/03-cr. Reclamo della S.S Argentario avverso esito gara Sorano – Argentario del 24.11.2002 valida per il campionato di seconda categoria . – risultato 4/1 –
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 24 del 2/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
081/03-cr. Reclamo della S.S Argentario avverso esito gara Sorano – Argentario del 24.11.2002 valida per il campionato di seconda categoria . – risultato 4/1 –
Sostenendo la irregolare partecipazione alla gara del calciatore Fallani Alessandro , schierato dalla soc. Sorano malgrado non regolarmente tesserato , la S.S Argentario , chiede vedersi assegnare vinto l’incontro secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 C.G.S.
Niente ha controdedotto la soc. Sorano malgrado regolarmente avvisata.
Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto.
L’Ufficio tesseramenti del C.R.Toscana , ha notiziato questo collegio che alla data di effettuazione della gara indicata , il calciatore risultava tesserato per la soc.Neania Castel del Piano .
In ordine alla posizione del calciatore Fallani vi e’ anche da dire come in data 09.11.2002 , la soc. Sorano aveva provveduto all’invio di una lista di trasferimento ma questa veniva annullata in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nell’art. 101 comma 2 N.O.I.F ( il calciatore non professionista o giovane dilettante non puo’ essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive consecutive alla stessa societa’ ) .
L’impiego dello stesso, prima del visto di esecutivita’ , viene fatto a rischio di chi lo impiega assumendosi ogni responsabilta’ in tema di disciplina sportiva.
P.Q.M
La C.D accoglie il reclamo ed in applicazione dell’art. 12 comma 5 C.G.S , infligge alla soc. Sorano la perdita della gara con il punteggio di 0/2. Inoltre infligge al dirigente accompagnatore ufficiale Rossi Giuseppe la inibizione fino al 20.01.2003 ed alla soc. l’ammenda di 100,00 Euro.
Ordina la restituzione della tassa versata
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