COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 25 del 10/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 083/03-Gc.Reclamo Presentato Dalla Pol. Palazzi Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Tesserato Caroti Simone Fino Al 20.02.2003.C.U. N° 21 Del 05.12.2002

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 25 del 10/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 083/03-Gc.Reclamo Presentato Dalla Pol. Palazzi Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Tesserato Caroti Simone Fino Al 20.02.2003.C.U. N° 21 Del 05.12.2002 Il Giudice Sportivo Regionale squalificava il sig. Caroti Simone fino al 20.02.2003 poiché questi, allontanato per atteggiamento intimidatorio verso il D.G., nonostante l’evidente notifica riprendeva posto in panchina. Di poi, portatosi in tribuna prendeva parte ad una rissa di modesta entità con sostenitori avversari. Il fatto accadeva nel corso della gara Palazzi – Le Badie del giorno 01.12.2002. Con il reclamo proposto, la società sportiva sostanzialmente sposa la tesi dell’equivoco. L’allenatore non si sarebbe ritenuto espulso avendo frainteso la richiesta, da parte dell’arbitro, di allontanarsi. A tale richiesta, infatti, il tesserato avrebbe attribuito il significato di ritornare nell’area tecnica. In merito alla rissa (“tafferuglio”) la reclamante sostanzialmente conferma l’accaduto precisando che ne era coinvolto il tesserato Niccolini e che alcuni dirigenti si prodigavano a far rientrare il tutto nella normalità. Conclude, la società, con la richiesta di un confronto fra i propri dirigenti e il direttore di gara. La Commissione, istruito il fascicolo, e richiesto al D.G. un supplemento di rapporto, ritiene di non poter accogliere il reclamo. Preliminarmente si osserva – e si ripete nuovamente – che alcun confronto è possibile fra il Direttore di Gara e i tesserati. Per quanto concerne il merito e la dinamica degli eventi, il supplemento di rapporto del direttore di gara conferma – con ulteriori preziosi particolari – quanto già risultava dal primo referto. In particolare, l’arbitro ha precisato di aver detto al Caroti per ben tre volte “vada fuori” circostanza questa che, anche da sola, rende inverosimile che vi possano essere stati fraintendimenti. Sull’entità della sanzione irrogata non si ravvedono elementi che ne consentano la riduzione, avendo - il Caroti - agito disattendendo un preciso provvedimento disciplinare adottato dall’arbitro nei suoi confronti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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