COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 27 del 23/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO DELL’U.S. SANTACROCESE AVVERSO REGOLARITA’ GARA TRE TORRI TERRICCIOLA/SANTACROCESE DEL 12.1.2003 (1-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 27 del 23/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO DELL'U.S. SANTACROCESE AVVERSO REGOLARITA' GARA TRE TORRI TERRICCIOLA/SANTACROCESE DEL 12.1.2003 (1-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.26 del 16.1.2003; -l'U.S.Santacrocese propone reclamo avverso la regolarita' e l'esito della gara disputata a Fonte delle donne (Pisa) il 12 gennaio 2003 con l'A.S. Tre Torri Terricciola nell'ambito del Campionato di 2' Categoria, conclusasi con il punteggio di 1 a 0; premesso che l'avversaria aveva disatteso l'obbligo di impiegare per l'intera durata dell'incontro almeno tre calciatori appartenenti a prestabilita fascia di eta' (due nati 1.1.1980), la reclamante chiede che venga inflitta all'A.S. Tre Torri Terricciola la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-2. Tanto premesso, rileva il G.S. che il reclamo e' infondato. Risulta da gli atti ufficiali che l'A.S. Tre Torri Terricciola al 16' del s.t. effettuo' una prima sostituzione ininfluente agli effetti del presente reclamo, che al 33' del s.t. sostitui' il calciatore n.9 Checchia Andrea (nato il 21.7.1981) con il n.15 (e non il 14 come asserito dalla Santacrocese) Crovetti Marco (nato il 23.9.1983); dodici minuti dopo veniva effettuata altra sostituzione ed al n.7 Doccini Saverio (nato il 21 .2.1982) subentrava il 14 (e non il 13 come riferito dalla reclamante) Belcari Emilio (nato il 12.3.1981). Risulta quindi evidente che l'odierna societa' reclamata ha sempre correttamente adempiuto all'obbligo regolamentare che sancisce la contemporanea presenza per tutta la durata dell'incontro di almeno tre calciatori appartenenti ad una prestabilita fascia di eta'. Il rigetto del reclamo comporta l'abbedito della tassa. Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come sopra proposto dall 'U.S. Santacrocese di S.Croce sull'Arno (Pisa) e dispone l'addebito de lla tassa di reclamo. Infligge all'A.S. Tre Torri Terricciola l'ammenda di 30 Euro per aver indicato in distinta un calciatore con dati anagrafici errati.
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