COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 27 del 23/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 109/03-cc. Reclamo dell’ A.C. FORROTTOLI 1981 in opposizione alla delibera con cui il G.S. Regionale ha squalificato fino al giorno 2 marzo 2003 il calciatore CAPPELLINI Gabriele . ( C.U. n° 24 del 2.1.2003 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 27 del 23/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 109/03-cc. Reclamo dell’ A.C. FORROTTOLI 1981 in opposizione alla delibera con cui il G.S. Regionale ha squalificato fino al giorno 2 marzo 2003 il calciatore CAPPELLINI Gabriele . ( C.U. n° 24 del 2.1.2003 ) “ Rivolgendo al D.G. frase ironica lo strattonava per una spalla “ con tale motivazione il G.S. ha assunto il provvedimento di cui in epigrafe . Si oppone la Società di appartenenza del calciatore la quale afferma non potersi considerare lesivo ed offensivo il comportamento del tesserato intendendo questi, nel toccare la spalla del D.G., attirarne la attenzione . Con riferimento quindi al contenuto ironico della frase rivolta si chiede la reclamante quale potesse essere il motivo dell’ironia di essa dato che la squadra ha concluso la partita vincendola per 3 a 1 e che l’arbitro non ha influito in alcun modo in maniera negativa sul risultato. La tesi della reclamante appare convincente soprattutto alla luce del risultato conseguito ma non è sufficiente all’accoglimento integrale della richiesta conclusiva, ovvero all’annullamento della sanzione ( non essendo prevista alcuna “sospensione”, come richiesto con il reclamo) non essendo consentito, neanche nel caso di specie, ad un calciatore porre le mani sull’arbitro . P . Q .M . La C.D., in parziale accoglimento del reclamo, delibera di sanzionare il comportamento del calciatore CAPPELLINI Gabriele con la squalifica fino al 31 gennaio 2003 . Dispone restituirsi la tassa di reclamo .
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