COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 31 del 13/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 049/03.cc Reclamo della A.S.PECCIOLESE avverso il provvedimento assunto dal G.S. Regionale nei confronti del calciatore Nocchi Emiliano. ( C.U. n. 26 del 16/01/2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 31 del 13/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 049/03.cc Reclamo della A.S.PECCIOLESE avverso il provvedimento assunto dal G.S. Regionale nei confronti del calciatore Nocchi Emiliano. ( C.U. n. 26 del 16/01/2003) Con la motivazione " a gioco fermo calciava il pallone contro il D.G., colpendolo al petto senza provocare conseguenze " il G.S. Regionale ha inflitto la squalifica fino al 16 maggio 2003 al calciatore indicato in epigrafe. Ricorre avverso tale decisione la società di appartenenza del tesserato affermando che il calciatore non aveva alcuna intenzione di colpire il D.G., avendo egli tentato di liberarsi del pallone mentre era attorniato da alcuni giocatori avversari interessati al suo recupero. Tale tesi veniva sostenuta nel corso della richiesta audizione e dopo aver preso cognizione del supplemento di rapporto qui inviato dall'arbitro. Esaminato il reclamo, la C.D. preliminarmente osserva come un calciatore – a termini di regolamento – non può " esercitare il suo diritto di critica nei confronti di una decisione percepita come ingiusta ". Il capitano della squadra, non un calciatore qualsiasi, può tutt'al più chiedere all'arbitro spiegazioni su una decisione tecnica senza attuare in alcun modo alcuna critica. Da ciò una prima censura è da muoversi al calciatore. Continuando l'esame del reclamo la C.D. non può esimersi dallo stigmatizzare la portata di talune espressioni in esso contenute, espressioni che solo una benevola, eccezionale, lettura impedisce di giungere al deferimento della società ex art.1 C.d.G.S. E' infatti da ricordare che l'impugnare la decisione di un organo della giustizia sportiva costituisce un diritto sancito dal nostro ordinamento ma i contenuti dell'atto di contestazione devono pur sempre restare nell'ambito della correttezza nonché delle norme che disciplinano dette formalità. Rientra ancora tra i compiti di questa C.D. ricordare alla reclamante come l'accertamento della esistenza dei presupposti necessari alla applicazione di sanzioni competa unicamente agli organi di giustizia sportiva e, anche sotto tale aspetto, l'istruttoria compiuta dal G.S. è assolutamente corretta ,conforme alle norme, di conseguenza del tutto ineccepibile . Detto ciò questa C.D. passa all'esame del merito della questione. Il G.S. ha deliberato sulla base di quanto scritto dal D.G. sul rapporto di gara ovvero" …protestando una mia decisione calciava il pallone ( in maniera non forte e non violenta) colpendomi al petto .." Sulla base di tale descrizione il D.G. non poteva non adottare la decisione impugnata in questa sede. Se non ché in sede di supplemento di rapporto reso a questa commissione l'arbitro, con atto di estrema correttezza, ha precisato che : " …calciava il pallone a gioco fermo verso di me in segno di protesta "… ed ancora " ..è stato più un gesto maldestro che un tiro effettuato con la volontà di farmi male". Queste affermazioni, ovviamente del tutto ignote al G.S. riducono la portata dell'evento da giudicare escludendosi in tal modo l'esistenza di qualsiasi intento lesivo nei confronti del D.G., pur dovendosi comunque sanzionare l'insieme dei comportamenti tenuti dal Nocchi nella gara in esame. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Nocchi emiliano determinandola fino a tutto il 16 marzo 2003. Dispone la restituzione della tassa.
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