COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 31 del 13/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 124/03-cr. Reclamo del G.S Terontola avverso esito gara Terontola – Olmo del 12.01.2003 valida per il campionato di seconda categoria. ( risultato 2/2 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 31 del 13/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 124/03-cr. Reclamo del G.S Terontola avverso esito gara Terontola – Olmo del 12.01.2003 valida per il campionato di seconda categoria. ( risultato 2/2 ) Con missiva inoltrata al Giudice Sportivo Regionale e da questi opportunamente trasmessa a questa Commissione per competenza , la soc. Terontola chiede vedersi assegnare vinto l ’ incontro in oggetto indicato sostenendo che allo stesso , abbia partecipato il calciatore LULLI Patrizio in posizione irregolare di tesseramento. Sempre secondo la reclamante , il Lulli avrebbe preso parte ad una non meglio specificata partita del Campionato UISP e quindi ipotizzando un doppio tesseramento , ritiene di avere diritto alla vittoria dell’incontro. Controdeduce la soc. Olmo che , nel chiedere il rigetto del gravame , precisa che: 1)- Il calciatore Lulli Patrizio non ha preso parte alla gara indicata. 2)- Lo stesso non è mai stato impiegato dalla soc. Olmo 3)- Trattandosi di due Organi diversi ( UISP – FIGC ) una agonistica e l’altra ricreativo/amatoriale non può esservi doppio tesseramento. Il reclamo è infondato e merita di essere respinto. Senza entrare nel merito della situazione di tesseramento , l’esame degli atti gara dimostra come il calciatore Lulli Patrizio , pur inserito nella Lista Gara con il numero 12 , non ha poi preso parte alla stessa per cui deve trovare applicazione l’art. 12 comma 5 lettera C del Codice Giustizia Sportiva (……..omissis…… la posizione irregolare di un calciatore , in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF , determina la perdita dell’incontro solo nel caso che venga effettivamente utilizzato ……) P.Q.M La Commissione respinge il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa
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