COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 32 del 20/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 143/03-rg.Reclamo della Polisportiva Prato 2000 avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il calciatore Angiolini Matteo per cinque giornate. ( C.U. n.29 del 6-2-2003.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 32 del 20/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 143/03-rg.Reclamo della Polisportiva Prato 2000 avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il calciatore Angiolini Matteo per cinque giornate. ( C.U. n.29 del 6-2-2003.) Il calciatore sopra indicato veniva squalificato per cinque giornate perché, dopo essere stato espulso per gioco scorretto, si rivolgeva al D.G. con frasi ingiuriose ed intimidatorie. Sanzione aggravata in quanto capitano. Nel reclamo la ricorrente chiede una riduzione della sanzione , non essendo il proprio tesserato recidivo. - Risultati i fatti addebitati al calciatore in questione conclamati ; - ritenuta la tesi difensiva priva di pregio; - considerata la sanzione applicata dal G.S. equa rispetto al comportamento posto in essere dal giocatore Angiolini Matteo, questa C.D. conferma la decisione del G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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