COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 32 del 20/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 141/03-Gc.Reclamo Presentato Dall’u.S. Castelluccio Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Falsetti Marco Fino Al 05.08.2004. C.U. N° 29 Del 06.02.2003

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 32 del 20/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 141/03-Gc.Reclamo Presentato Dall’u.S. Castelluccio Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Falsetti Marco Fino Al 05.08.2004. C.U. N° 29 Del 06.02.2003 Il Giudice Sportivo squalificava il sig. Falsetti Marco fino al 05.08.2004 poiché questi, negli spogliatoi, sferrava un calcio alla porta del locale riservato al D.G.. In tale frangente, il colpo provocava all’arbitro un dolore ad una mano perdurante per circa 5 minuti. Quanto sopra accadeva nel corso dell’incontro U.S. Castelluccio – U.S. Vacchereccia del 01.12.2002. Propone, quindi, reclamo a questa C.D. la società Castelluccio, la quale evidenzia che il Falsetti era stato già sanzionato fino al 05.02.2003 (bollettino n° 21/2002). Nel confermare, in sostanza, l’accaduto, la reclamante precisa come il Falsetti non possa essere nuovamente squalificato per lo stesso atto, prolungando al 05.08.2004 la sanzione già irrogata fino al 05.02.2003. Tale sanzione viene indicata dal Castelluccio come equa in relazione al comportamento del Falsetti, dirigente. La vicenda è ben nota alla Commissione Disciplinare. Gli atti di gara dell’incontro in questione, erano già stati oggetto di esame in seguito al provvedimento del G.S. di cui al comunicato n° 21 del 5.12.2002, citato dall’U.S. Castelluccio. Solo in tale occasione la stessa società aveva indicato nel Falsetti l’autore del gesto in contestazione, gesto che fino a quel momento era stato imputato a soggetto estraneo. La sanzione pecuniaria irrogata alla società per responsabilità oggettiva (stante la mancata individuazione della persona che aveva agito) era quindi stata oggetto di revoca, e gli atti erano stati nuovamente rimessi al G.S. affinché determinasse, se del caso, la sanzione a carico dell’effettivo autore del gesto. Quindi il G.S. comminava al Falsetti la squalifica oggetto della presente decisione. La tesi della reclamante in merito alla duplicazione della sanzione non è assolutamente condivisibile. Il gesto del calcio alla porta che ha colpito il D.G. era stato sanzionato, come accennato, con l’ammenda di euro 400,00 (cfr. C.U. n° 21: “per avere, persona non identificata… sferrato un calcio alla porta del locale riservato al D.G….”). Tale ammenda era stata revocata allorquando il Castelluccio aveva indicato il Falsetti quale autore. La squalifica fino al 05.02.2003 di cui al noto comunicato n° 21, era invece relativa ad altro comportamento del Falsetti, evidentemente precedente a quello oggi esaminato (cfr. C.U. n° 21: “allontanato per aver offeso il D.G., a fine gara tentava in ripetute e distinte circostanza di accedere allo spogliatoio arbitrale”). Non vi è pertanto stato alcun errore procedurale. Diversamente ragionando, l’episodio del calcio alla porta non risulterebbe sanzionato. Nel merito, dagli atti precedentemente istruiti ed oggi oggetto di ulteriore disamina, nonché dallo stesso reclamo della società, appare chiara la dinamica dell’episodio. Rimane, quindi, da decidere relativamente all’entità della sanzione, ravvedendo nella richiesta di conferma al 05.02.2003 della sanzione già irrogata una sostanziale richiesta di mitigazione. Ritiene il Collegio che la durata della sanzione possa essere rivista, tenendo conto delle solo momentanee conseguenze subite dal D.G. e dal fatto che l’atto di violenza era stato rivolto contro una porta anziché contro il D.G., fermo restando che il dirigente avrebbe dovuto senz’altro prevedere la forte probabilità di colpire indirettamente l’arbitro. P.Q.M. La Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo, riduce ad un anno (06.02.2004) la sanzione a carico del sig. Falsetti. Dispone la restituzione relativa tassa.
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