COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 34 del 6/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 145/03-rg. Reclamo della A.S. GRAGNOLESE avverso la decisione del G.S. regionale che sanzionava la società con un’ammenda di E 250; squalificava il calciatore Bacchi Alberto fino al 6-5-03; squalificava Cardellini Maurizio fino al 6-5-03.
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 34 del 6/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
145/03-rg. Reclamo della A.S. GRAGNOLESE avverso la decisione del G.S. regionale che sanzionava la società con un’ammenda di E 250; squalificava il calciatore Bacchi Alberto fino al 6-5-03; squalificava Cardellini Maurizio fino al 6-5-03.
Durante la gara di 2 categoria RICORTOLESE- GRAGNOLESE l’arbitro veniva colpito da un sasso alla coscia, lanciatogli dai sostenitori della GRAGNOLESE, che gli procurava un lieve e momentaneo dolore.Per responsabilità oggettiva la società veniva sanzionata, in quanto recidiva, con un’ammenda di E 250,00.
Durante la suddetta gara veniva espulso per offese al D.G. il calciatore della GRAGNOLESE Bacchi Alberto, il quale alla notifica del provvedimento appoggiava la propria fronte a quella del D.G., reiterando le offese.
A fine gara, infine, l’arbitro allontanava dal campo per offese il dirigente della società reclamante sig. Cardellini Maurizio, svolgente funzione di assistente D.G., che al momento della notifica del provvedimento lanciava verso l’arbitro la bandierina senza per altro raggiungerlo.
Propone reclamo la GRAGNOLESE, contro tutti i provvedimenti in oggetto, sostenendo che quanto riportato nel comunicato non corrisponde alla realtà dei fatti accaduti in campo, per i seguenti motivi:
1) Per quanto concerne l’ammenda inflitta per responsabilità oggettiva la reclamante sostiene che il lancio del sasso che colpiva il D.G. non può essere ricondotto con assoluta certezza ai propri sostenitori. Anzi potrebbe essere stato un gesto posto in essere dai sostenitori avversari, stante anche il risultato, in quel momento, ad essi sfavorevole;
2) In relazione alla sanzione inflitta al calciatore Bacchi Alberto la reclamante sostiene che l’avvenuto contatto tra il medesimo e il D.G. è da imputarsi alla eccessiva irruenza di entrambi, tanto che anche l’arbitro veniva allontanato da altri calciatori;
3) Infine, in relazione alla squalifica del dirigente Cardellini Maurizio, la società sostiene che la bandierina veniva scagliata a terra, a pochi metri dal D.G., come gesto di stizza e non certamente con la volontà di colpire l’arbitro.
Per tali motivi la reclamante chiede in via principale l’annullamento della ammenda e la riduzione della squalifica a carico dei propri tesserati.In via subordinata una congrua riduzione dell’ammenda.
Nel supplemento di rapporto l’arbitro precisa quanto segue:
di aver notato che la persona responsabile del lancio del sasso si trovava nel gruppo di tifosi che in quel momento inneggiavano alla GRAGNOLESE;
Che l’A.A. lanciava la bandierina con il chiaro intento di colpirlo;
Per quanto concerne il calciatore Bacchi Alberto conferma quanto già descritto nel rapporto gara.
La Commissione Disciplinare esaminati gli atti; ritenuti conclamati i fatti in essi descritti, ritiene congrui tutti i provvedimenti emessi dal G.S.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in tutte le sue parti e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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