COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 3 del 25/07/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 219/02-cc. Reclamo dell’A.S. Virtus Cianciano in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. Provinciale di Siena ha sanzionato i calciatori BURANI FILIPPO fino al 15.05.2003; MASSINI ANDREA per otto giornate di gara; BRUNI ANDREA ” sei ” ” ; PORCELLI FILIPPO ” sei ” ” (C.U. n.41 del 16.05.2002).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 3 del 25/07/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
219/02-cc. Reclamo dell'A.S. Virtus Cianciano in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. Provinciale di Siena ha sanzionato i calciatori
BURANI FILIPPO fino al 15.05.2003;
MASSINI ANDREA per otto giornate di gara;
BRUNI ANDREA " sei " " ;
PORCELLI FILIPPO " sei " "
(C.U. n.41 del 16.05.2002).
Con ampio ed articolato reclamo la Società indicata in epigrafe impugna il provvedimento preso dal G.S. Provinciale concludendo per una consistente riduzione delle sanzioni.
In particolare la Società pone l'accento sull'episodio che riguarda il Burani precisando che non è assolutamente ipotizzabile che sia stato detto calciatore a lanciare il sasso che ha colpito l'arbitro sia perché egli si trovava in prima fila tra i numerosi calciatori che attorniavano l'arbitro, sia perché trovandosi ad una distanza di ottanta centimetri ove avesse voluto recare nocumento avrebbe usato altri metodi.
A proposito dell'episodio il legale rappresentante della Società ha affermato, nel corso della richiesta audizione, che il D.G. è uscito dal campo in mezzo a tutti i giocatori, i quali lo procedevano e seguivano a gruppetti di due o tre, con ciò evidenziando la pressoché pratica impossibilità di essere colpito da un sasso lanciato a distanza a meno che il lancio non venisse effettuato a parabola, per cui il raggiungimento dell'obbiettivo sarebbe stato del tutto casuale.
Per quanto riguarda il comportamento degli altri calciatori la Società reclamante dopo aver fatto presente che il Massini abbia scagliato una bottiglia piccola di plastica vuota – per un istintivo gesto di rabbia – verso uno spazio libero da persone, ammette – censurandole – le offese e le minacce rivolte all'arbitro dichiarando che esse sono scaturite unicamente dalla necessità di dar via libera ad uno sfogo.
Per contro l'arbitro con il supplemento al rapporto di gara qui trasmesso precisa di aver visto il Burani, riconosciuto perché espulso in precedenza, raccogliere il sasso e lanciarlo da una distanza che stima in tre metri circa.
In riferimento agli altri calciatori oggetto del provvedimento disciplinare l'arbitro precisa di averli identificati, soli fra tutti, perché indossavano ancora la maglia di giuoco.
Esaminati gli atti la C.D. osserva:
i fatti risultano quelli descritti negli atti per cui su tale punto la decisione del G.S. è del tutto fondata.
A diverso risultato conduce l'esame della entità delle sanzioni irrogate per cui occorre fare alcune riflessioni con particolare riferimento a quanto addebitato al Burani ed al Massini.
Posto che costituisce fatto indubbio, perché così affermato e ribadito dal D.G., che il sasso sia stato lanciato dal Burani, elemento determinante è la mancanza di qualsivoglia minimo dolore, o anche fastidio, patito dall'arbitro come questi stesso afferma.
Da ciò discende che il lancio di un sasso scagliato ancor se da circa tre metri non può – ove non intenzionalmente diretto allo scopo di nuocere – provocare né danno, né fastidio.
È quindi da ritenere il gesto – assolutamente deprecabile e sanzionabile in modo adeguato – privo delle caratteristiche proprie dell'atto di violenza.
Ma anche la sanzione inflitta al calciatore Massini deve essere riesaminata sotto l'aspetto del fatto, dato che è stato ritenuto fattore aggravante, nella determinazione della sanzione, l'aver il calciatore "gettato una borraccia che non colpisce nessuno", dovendosi a tal fine intendere detto atto come l'espressione di un gesto di stizza, rilevato che la bottiglia (di plastica e vuota) è stata deliberatamente lanciata verso il muro dello spogliatoio (cfr. Rapporto di gara) ove non si trovava alcuno.
A tutti i calciatori viene quindi imputato di avere offeso e minacciato il D.G., episodi che per uniforme costanza di giudicato questo giudice sanziona con tre giornate di gara.
Nel caso di specie bisogna peraltro rilevare che i tre calciatori hanno offeso e minacciato l'arbitro accerchiandolo contemporaneamente e ciò costituisce indubbia aggravante.
P.Q.M.
La C.D. in parziale accoglimento del reclamo delibera di infliggere al calciatore Burani Filippo la squalifica per sei mesi e così fino al 16.11.2002;
al calciatore Massini, tenuto conto della qualifica di capitano rivestita, la squalifica per sei giornate di gara.
Ai tesserati Bruni Andrea e Porcelli Filippo la squalifica per quattro giornate di gara.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo ove versata.
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