COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 3 del 25/07/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 214/02-gl. Gara Pomarance / Livorno Nord Pontino (2-1)del 04/05/02. Coppa Provinciale di III categoria fase interprovinciale, in C.U – C.R.T. n.42 –43 del 09/05/02-16/05/02

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 3 del 25/07/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 214/02-gl. Gara Pomarance / Livorno Nord Pontino (2-1)del 04/05/02. Coppa Provinciale di III categoria fase interprovinciale, in C.U - C.R.T. n.42 –43 del 09/05/02-16/05/02 Squalifica fino al 09/11/02 del calciatore Bonechi Simone (Livorno Nord Pontino) per avere spinto un suo compagno contro il D.G. costringendolo ad indietreggiare senza peraltro procurargli dolore. Reclama la Società Livorno Nord Pontino sostenendo che il proprio tesserato ha di fatto allontanato un proprio compagno e tale fatto ha provocato un leggero urto accidentale dello stesso nei confronti del D.G. Conclude chiedendo una “lettura meno drastica dei fatti”. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma la volontarietà del gesto ascritto al Bonechi. La C.D. respinge il reclamo. Invero, è notorio che la versione dei fatti fornita dal D.G. costituisce prova privilegiata nell’Ordinamento calcistico e nel caso di specie la versione dell’arbitro appare del tutto verosimile e degna di totale accoglimento. Nota la C.D. come il gesto del Bonechi sia stato deliberatamente compiuto per colpire l’arbitro sia pure indirettamente, usando come “mezzo” il proprio compagno. Tale convincimento deriva dala constatazione che il Bnechi, giungendo di corsa verso l’arbitro, colpiva volontariamente il proprio compagno che stava parlando e non protestando con quest’ultimo, tanto da usarlo come mezzo di offesa al D.G. Nella fattispecie si possono riscontrare due elementi che fanno propendere per la volontarietà del gesto del Bonechi; in primo luogo non vi era alcun motivo per allontanare il compagno dall’arbitro visto che questo stava solo parlando con il D.G. ed in secondo luogo perchè il compagno del Bonechi, preso alla sprovvista, ha usato le mani per appoggiarsi all’arbitro con un gesto di naturale ed istintiva difesa e per non gravare completamente con il corpo addosso all’arbitro. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo disponendo l’addebito della relativa tassa.
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