COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 020/03-sa. Impugnazione della U.S. VITIANO avverso la squalifica per 6 giornate del calciatore GERARDINI Cristian, inflitta dal GS provinciale di Arezzo (Com. Uff. n. 10 del 9 ottobre 2002).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
020/03-sa. Impugnazione della U.S. VITIANO avverso la squalifica per 6 giornate del calciatore GERARDINI Cristian, inflitta dal GS provinciale di Arezzo (Com. Uff. n. 10 del 9 ottobre 2002).
Con rituale gravame, la intestata società, adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio calciatore, che il Giudice provinciale, aveva così motivato: “Espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, dopo la notifica del provvedimento minacciava il D.G. A fine partita nei confronti del medesimo teneva atteggiamento irriguardoso”.-
Deduceva la reclamante che il calciatore non aveva posto in essere le condotte così come ascrittegli, bensì aveva effettivamente dato un colpo al torace dell’avversario - per reazione istintiva avendo quest’ultimo tenuto un atteggiamento irriguardoso, ripetuto nel corso della gara, nei di lui confronti ponendosi, infine, alle sue spalle - e nell’intento di allontanarlo da sè. In ogni caso, l’avversario aveva simulato di avere ricevuto un colpo al viso (che non era stato colpito) ed i compagni di squadra avevano quindi aggredito lo stesso GERARDINI. Dopo l’espulsione si sarebbe limitato a frasi di sfogo, in concreto, non minacciose verso l’arbitro.
L’arbitro ha chiaramente descritto, nel rapporto, l’accaduto, nel suo articolarsi, e, come tale, la motivazione del primo giudice adeguatamente ricomprende ogni segmento dell’agire indebito del calciatore; in particolare, il D.G. ha spiegato che si è trattato di un colpo al viso e che, all’esito della espulsione, il giocatore per ben cinque volte è tornato verso al sua persona minacciandolo e urlando di “aspettarmi fuori”.-
Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, oltre che assistita da fede privilegiata (rispetto a quella difensiva se diversa o contrastante) secondo i principi indicati dalle Carte Federali, attesta la volontarietà della condotta del GERARDINI, nel senso precisato, e, quindi, la sua non conformità alle regole di comportamento, come addebitatigli.
La sanzione stabilita è del tutto congrua, oltre che proporzionata ai casi similari e tiene conto della squalifica “minima” di quattro giornate per i fatti violenti in danno dell’avversario (secondo la norma specifica del CGS, di recente introdotta, nel caso di specie divenendo irrilevante se il colpo abbia attinto il viso, con sanzione che sarebbe stata più severa, o il torace) e delle due giornate che sono da irrogarsi – come in ogni altra vicenda - per le minacce al DG.
P.Q.M.
Respinge il reclamo, conferma la decisione del giudice provinciale di cui in epigrafe e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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