COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 030/03-cr. Reclamo della U.S Fornaci avverso eisto gara Fornaci – Magliano del 05.10.2002 valida pe ril campionato di terza categoria (risultato 0/0 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 030/03-cr. Reclamo della U.S Fornaci avverso eisto gara Fornaci – Magliano del 05.10.2002 valida pe ril campionato di terza categoria (risultato 0/0 ) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la U.S fornaci chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sull’assunto che via ha partecipato il calciatore Giannotti Giambattista , schierato dalla soc. Magliano malgrado squalificato. Niente ha controdedotto la soc. Magliano malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Giannotti , schierato nella gara di interesse con il numero 11 fin dall’inizio, risulta avere pendente una giornata di squalifica mai scontata , residuale del decorso campionato. Come opportunamente indicato dal Comitato Provinciale di Lucca , la sanzione di cui al C.U 42 del 16.05.2002 ( 2 giornate di squalifica ) , comminate al Giannotti tesserato per la stessa Magliano Pesaco , fu solo parzialmente scontato nella passata stagione sportiva ( in occasione della gara Maglianopesaco – Fornoli del 25 Maggio 2002 valida quale finale dei Play-off) mentre l’altra giornata doveva essere scontata alla ripresa dell’attuale stagione sportiva nella prima gara , quella appunto ogetto di contenzioso. P.Q.M La Commissione Disciplinare accoglie il proposto reclamo ed in applicazione del disposto di cui all’art. 12 comma 5 lettera a) infligge alla soc. Maglianopesaco la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/2. Inoltre infligge al calciatore Giannotti Giambattista una ulteriore giornata di squalifiaca , al dirigente accompagnatore sig. Fais Pasquale la inibizione fino al 25.11.2002 ed alla societa’ l’ammenda pari a 50,00 Euro. Ordina la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it