COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 26 del 16/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 093/03-rn.Reclamo G.S. Staffoli Avverso Squalifica Pavoni Massimiliano Per 3 Gg.(C.U. N° 22 Del 212003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 26 del 16/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 093/03-rn.Reclamo G.S. Staffoli Avverso Squalifica Pavoni Massimiliano Per 3 Gg.(C.U. N° 22 Del 212003) Propone rituale reclamo la soc. Staffoli avverso il provvedimento in oggetto comminato al calciatore Pavoni dal G.S. Provinciale di Pisa con la seguente motivazione: “ Per aver reagito nei confronti dell’A.A. colpendolo” La società nel chiedere una riduzione della sanzione ammette che il calciatore si sia “azzuffato” con guardalinee di parte ma solo per autodifesa. La C.D. esaminati gli atti gara decide di respingere il reclamo. I fatti non sono in discussione per stessa ammissione della reclamante, che solo sostiene che i colpi inferti dal calciatore sarebbero stati in reazione ad un comportamento violento da parte del dirigente avversario f.f. di guardalinee. Tale dinamica dei fatti (che peraltro non emerge in alcun modo dal rapporto arbitrale che si limita a descrivere l’azione violenta del Pavoni, senza fare alcuna menzione di analoghi comportamenti del guardalinee), non sarebbe comunque idonea a essere ritenuta scriminante né attenuante del comportamento violento posto in essere dal calciatore. La sanzione comminata non risulta pertanto suscettibile di riduzione alcuna. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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