COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 15 del 24/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 015/03-cr Reclamo della A.S Nuova Olimpic avverso esito gara Uopini – Olimpic del 29.09.2002 valida per il campionato di terza categoria (risultato 1/0)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 15 del 24/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 015/03-cr Reclamo della A.S Nuova Olimpic avverso esito gara Uopini – Olimpic del 29.09.2002 valida per il campionato di terza categoria (risultato 1/0) Al termine della decorsa stagione sportiva , il calciatore Palazzi Davide tesserato per la soc. Uopini , viene squalificato per somma di ammonizioni per una giornata (C.U 38 del 24.04.2002 Comitato Provinciale di Siena ) .Il provvedimento non fu scontato e pertanto doveva essere scontato nell’attuale stagione sportiva ( Art. 12 comma 6 C.G.S ). Malgrado questo , la soc. Uopini alla ripresa del campionato di competenza schiera in campo il Palazzi portando per questo la soc. Olimpic a chiedere a questa C.D la vittoria della gara secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 lettera a) C.G.S. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Come relazionato dal G.S del comitato Provinciale di Siena in data 15.10.2002 , il calciatore non aveva titolo a prtecipare alla gara in contestazione in quanto squalificato. P.Q.M La Commissione Disciplinare accoglie il proposto reclamo ed in applicazione dell’art. 7 comma 5 lettera a) C.G.S , infligge alla soc. Uopini la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/2 ed inoltre infligge al calciatore Palazzi Davide una ulteriore giornata di sqaulifica , al dirigente accompagnatore Costantino Andrea la inibizione fino al 18.11.2002 ed alla soc. l’ammenda di 50,00 Euro. Ordina la restituzione della tassa
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