COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 19 del 21/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 032/03-Gc.Reclamo Presentato Dal G.S. San Domenico Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Morri David Per 5 Giornate. (C.U. N° 11 Del 16.10.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 19 del 21/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 032/03-Gc.Reclamo Presentato Dal G.S. San Domenico Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Morri David Per 5 Giornate. (C.U. N° 11 Del 16.10.2002) Il Giudice Sportivo squalificava il giocatore Morri David in quanto, espulso al 33° s.t. per aver offeso il D.G., dopo la notifica del provvedimento lo minacciava. Reiterava le offese anche dopo la fine della partita. Quanto sopra accadeva nel corso della gara S. Domenico – Catona del 13.10.2002. Con sintetico reclamo la società sportiva adiva questa Commissione, richiedendo sostanzialmente una riduzione della punizione sportiva inflitta. Nega le offese all’arbitro dopo la fine della partita, evidenziando comunque che il Morri “ha esagerato nel momento”. Nel supplemento di rapporto richiesto da questo Collegio al D.G., quest’ultimo conferma quanto accaduto sia prima che dopo la fine della gara. Alla luce degli atti, la Commissione Disciplinare ritiene che alcun dubbio vi sia in merito all’episodio, stante anche la conferma dell’arbitro in sede di supplemento. Ritiene, però, che vi siano gli estremi per una riduzione della squalifica, per motivi di equità con quanto deciso in situazioni analoghe per offese e minacce reiterate. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al tesserato Morri a quattro giornate. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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