COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 20 del 28/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 044/03-gl.Gara Tau Calcio Altopascio – Pieve S.Paolo Compitese ( 3-1 ) del 19/10/2002 Campionato di III categoria in C.U. Comitato Provinciale di Lucca del 24/10/2002.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 20 del 28/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 044/03-gl.Gara Tau Calcio Altopascio – Pieve S.Paolo Compitese ( 3-1 ) del 19/10/2002 Campionato di III categoria in C.U. Comitato Provinciale di Lucca del 24/10/2002. Reclamo della Società Pieve S.Paolo Compitese avverso la squalifica fino al 23/12/2003 del calciatore Giordani Stefano il quale espulso per avere offeso l D.G., mentre ritornava a chiedere scusa ad un avversario, colpiva volontariamente il ginocchio del D.G. con il suo procurandogli momentaneo dolore, continuava ad offendere il D.G. La reclamante pur definendo ” inqualificabile “ il gesto del proprio tesserato, stigmatizza il fatto sostenendo l’involontarietà del contatto fisico nei confronti dell’arbitro e di conseguenza ritiene oltremodo severa la sanzione inflitta al Giordani dal G.S. La reclamante conclude per una riduzione della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma le offese e ribadisce la volontarietà del gesto lesivo compiuto dal Giordani nei suoi confronti. La C.D. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo. Questa Commissione al di là della norma che privilegia la versione dell’arbitro rispetto a quella di chiunque altro, ritiene che la volontarietà del gesto del Giordani sia acclarata dalla successione temporale degli eventi. Infatti il calciatore, una volta espulso, dapprima si allontanava offendendo l’arbitro, poi tornava sui suoi passi per scusarsi con l’avversario cui aveva causato un fallo di gioco ed in quel frangente colpiva l’arbitro ad un ginocchio reiterando le offese. Se la successione dei fatti è quella ora riportata, non può non evidenziarsi la volontarietà del gesto lesivo verso l’arbitro da parte del calciatore il quale, ha scientemente realizzato la propria condotta dolosa ritornando sui suoi passi. La C.D., in altre parole, ritiene che il tornare indietro da parte del Giordani verso l’avversario, sia da considerarsi un pretesto per colpire il D.G. Conferma di questa tesi la si può ritrovare nel reiterato comportamento verbale del Giordani il quale offendeva l’arbitro prima ed anche dopo le scuse all’avversario e questo riafferma come il citato fosse ancora irritato con l’arbitro per l’espulsione subita. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it