COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 21 del 5/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 058/03-pv. Reclamo della Società A.S. Intercomunale Scansano, avverso alla squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S. al giocatore Colorno Marco.( C.U16 del 13.11.2002 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 21 del 5/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 058/03-pv. Reclamo della Società A.S. Intercomunale Scansano, avverso alla squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S. al giocatore Colorno Marco.( C.U16 del 13.11.2002 ) Il G.S. motivava la sanzione applicata ancorandola al comportamento offensivo e minaccioso tenuto dal calciatore Colorno nel corso della competizione disputata in data 3/11/2002 tra le Società A.S. Intercomunale Scansano ed Istia D’Ombrone, consistito nell’avere, al termine della partita, pronunciato frasi intimidatrici, meglio descritte nel referto arbitrale, ed espressioni fortemente lesive dell’onore e decoro sia dei giocatori avversari che del D.G.. Ricorre la società contestando l’accaduto in ogni suo punto e descrivendo la “serena atmosfera” che regnava sovrana sia sul terreno di gioco che al di fuori. Rammenta la società che l’intervento della forza pubblica richiesto dal D.G. sorprendeva tutti i presenti che la “accoglievano con sorrisi, battute e totale incomprensione” sottolineando infine la l’indubbio fascino del calcio sotto il profilo del suo essere “gioco maschio”. La ricostruzione fornita non appare credibile. Le controdeduzioni successivamente fornite dalla società contrastano nettamente con quanto rilevato e segnalato dal D.G. che si trovava costretto, al solo fine di tutelare adeguatamente sia i calciatori che la propria persona, a richiedere persino l’intervento della forza pubblica. La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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