COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 28 del 30/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 078/03-PV. Oggetto: Reclamo della Società Nuova Generazione 1970, avverso alla squalifica fino al 27/03/2003 inflitta dal G.S. al giocatore Girletti Emanuele( C.U. n. 2 del 28/11/2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 28 del 30/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 078/03-PV. Oggetto: Reclamo della Società Nuova Generazione 1970, avverso alla squalifica fino al 27/03/2003 inflitta dal G.S. al giocatore Girletti Emanuele( C.U. n. 2 del 28/11/2002). Il G.S. motivava la sanzione applicata ancorandola ad una spinta, avvenuta nel corso della gara disputatasi in data 23/11/2002 tra la società reclamante e la società Lucca 7, che il calciatore Girletti, immediatamente dopo la notifica del provvedimento di espulsione, avrebbe dato al D.G., associando al gesto frasi fortemente ingiuriose e facendo cadere di mano all’arbitro il cartellino appena mostrato. La Società Nuova Generazione 1970 fonda il proprio reclamo ammettendo la sussistenza del comportamento offensivo del giocatore, originato dalla contestazione di un calcio di rigore decretato, ma eccepisce che la caduta del cartellino sia da attribuire solo allo smodato gesticolare del calciatore espulso il quale, trovandosi di fronte al D.G., avrebbe inavvertitamente urtato il braccio di quest’ultimo. Contesta inoltre che, se di spinta si fosse trattato, il D.G. sarebbe stato costretto ad indietreggiare di alcuni passi, fatto del quale non è menzione nel referto arbitrale. La ricostruzione fornita non appare credibile. Il supplemento arbitrale chiarisce meglio la dinamica dell’avvenimento sottolineando che la spinta che il D.G. ricevette in pieno petto, la cui forza fu tale da cagionare la caduta del cartellino, era originata non tanto dal calcio di rigore assegnato tre minuti prima, come adeguatamente segnalato nel referto di gara, quanto dall’assegnazione di un calcio d’angolo. Nessuna rilevanza può quindi essere accordata alla mera circostanza dell’assenza nel referto dei passi che il D.G. avrebbe compiuto in occasione del gesto violento. La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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