COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 31 del 13/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 106/03-gc.Reclamo Presentato Dal Fognano Calcio Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Pistoia Che Ha Squalificato I Sigg.Ri Grassini Marco E Meoni David Fino Al 31.08.2003.(C.U. N° 22 Del 30.12.2002 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 31 del 13/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 106/03-gc.Reclamo Presentato Dal Fognano Calcio Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Pistoia Che Ha Squalificato I Sigg.Ri Grassini Marco E Meoni David Fino Al 31.08.2003.(C.U. N° 22 Del 30.12.2002 ) Il Giudice Sportivo squalificava i tesserati Meoni Davide e Grassini Marco poiché a fine gara si avvicinavano al D.G. protestando circa il suo operato. Successivamente ciascuno di loro afferrava una zolla di terra delle dimensioni di un’arancia e la lanciava con volontà lesiva contro il D.G. stesso colpendolo al collo e alla spalla sinistra, con conseguente leggero e momentaneo dolore, senza ulteriori conseguenze fisiche. Il tutto accadeva nel corso della gara Niccolao calcio – Fognano Calcio del giorno 21 dicembre 2002. Con rituale reclamo la società impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo, chiedendo l’annullamento della sanzione ovvero, in subordine, una sensibile riduzione della stessa. Asserisce, la reclamante, che gli atleti squalificati si trovavano quasi di fianco al direttore di gara, e quindi praticamente impossibilitati a compiere il gesto addebitato. Precisa, altresì, che non di zolle di terra si trattava, ma di una manciata di sabbia. La società conclude con la richiesta di audizione personale. La Commissione, istruito il fascicolo, ritiene che il reclamo non possa essere accolto. Nel premettere che all’odierna udienza nessun rappresentante della società si è presentato nonostante la formale convocazione, si osserva che dagli atti di gara la dinamica degli eventi e la volontarietà di colpire il D.G. appaiano chiare ed inconfutabili. Infatti, oltre a quanto già dettagliatamente descritto nel primo referto, l’arbitro - con il supplemento di rapporto richiesto da questo Collegio - ha indicato la posizione dei due giocatori, evidenziando di averli ben distinti ad una distanza di due metri. Sulla circostanza che potesse trattarsi di sabbia o di zolle di terra, il D.G. precisa che poteva anche trattarsi di sabbia, ma comunque ben compressa e tale da poter essere lanciata procurando il lieve dolore accusato. D’altra parte, la società conferma in sostanza l’episodio, che evidentemente conosce bene avendo potuto accertare che si trattava di sabbia e non di terra; nega solo che gli autori siano stati i due tesserati incolpati (ed evidentemente non indica gli effettivi autori del gesto). Anche sulla congruità della sanzione, non si ravvedono gli estremi per una sua riduzione; l’episodio appare senz’altro grave, così come è palese l’intento di colpire il D.G., non potendo essere altrimenti alla distanza di soli due metri. Il lieve dolore accusato dal D.G. altro non è che la conferma di quanto descritto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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