COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 32 del 20/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 132/03-sa.Impugnazione della S.P. ARCIDOSSO in ordine all’esito gara ARCIDOSSO – ORBETELLANA del 22 –12- 2002.- ( dec. Del G.S provinciale di Grosseto C.U 25 del 22.01.2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 32 del 20/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 132/03-sa.Impugnazione della S.P. ARCIDOSSO in ordine all’esito gara ARCIDOSSO – ORBETELLANA del 22 –12- 2002.- ( dec. Del G.S provinciale di Grosseto C.U 25 del 22.01.2003) Con diffuso gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo di Grosseto (riportata sul B.U. n..25 del 22 gennaio 2003) con la quale si era omologata la gara in questione, con il risultato conseguito sul campo (0 - 2); quindi, la invalidazione di tale risultato e l’ assegnazione, con pronuncia di questo Collegio, della vittoria per 2 - 0. Il reclamo deve essere accolto. Le circostanze oggetto della decisione qui richiesta sono esattamente riportate nella pronuncia di primo grado ed analiticamente riepilogate anche nella esposizione del presente reclamo; di tal che, non possono dirsi in discussione i profili “in fatto”. In definitiva, è pacifico che la squadra S.S. ORBETELLANA sia scesa in campo, avvalendosi ad inizio gara, di due giocatori nati negli anni 1979 / 1980 (Ombroneschi David: nato il 5.10.82, n. 9 e Stefanelli Michele: nato il 26 marzo 1982, n. 11); così come risponde al vero – sempre secondo quanto si evince dagli atti gara - che il secondo giovane sia stata espulso al 27’ del primo tempo, ed il primo atleta sia uscito per infortunio al 39’ del primo tempo, senza che i medesimi siano stati sostituiti o la propria compagine reintegrata con giocatori di età equiparabile, nell’intero prosieguo della gara, neppure avendo in panchina tesserati di tale fascia di età. Nel secondo tempo, la medesima squadra ha sostituito tre giocatori, nessuno, come detto, dell’anno 1979 e/o dell’anno 1980, rimanendo, come detto, sempre nel numero complessivo di nove giocatori fino al fischio di chiusura. Ciò posto, la Commissione Disciplinare ritiene erronea la interpretazione offerta del primo giudice della norme disciplinanti la materia (Carte federali) e, per quanto concerne il Comitato Toscano, per rinvio ed integrazione delle prime, come da allegato N. 1 del C.R.T pubblicato all’inizio della presente stagione. Può essere utile richiamare tale testo, da ultimo citato: “ Alle gare del campionato di 3 ^ Categoria, ed alle altre dell’attività Ufficiale organizzata dalla L.N.D. possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2002 / 2003 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle NOIF. Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2002 / 2003, possono facoltativamente rendere obbligatorio, sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse, e quindi anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbano eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e , qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate….”.- Per il Comitato Toscano è previsto – obbligatoriamente - l’impiego di due giocatori di tali fasce, mantenendo tale condizione per l’intero arco di gara, anche nel caso di intervenute sostituzioni. Alla luce di quanto sopra, il primo Giudice ha ritenuto che - in ragione della sopravvenuta carenza di organico, ed in quanto mantenuta “prudentemente” in atto dalla compagine della ORBETELLANA, essa intenzionalmente proseguendo ed ultimando la gara in nove giocatori, neppure potendo reintegrare con giocatori del 1979 e / o del 1980 ( non essendo presenti altri atleti di siffatta età nelle note gara) i due calciatori usciti (per le ragioni sopra dette) ed al fine di mantenersi nell’ossequio del precetto sopra imposto - detta squadra non abbia disatteso tale normativa. Questa Commissione - richiamata la propria precedente delibazione riportata nel C.U. N. 39 del 15 aprile 1999 (esito gara Tirrenia Ronchi – Bagnone), confermata dalla C.A.F. (vds. C.U. N. 48 del 17 giugno 1999) – ribadisce che il pur apprezzabile sforzo di mantenersi “sotto organico” da parte della ORBETELLANA (definita dal G.S. “autopenalizzazione”) non assolve comunque l’adempimento qui richiesto; anzi consentirebbe di inserire nella interpretazione normativa de qua il tema del “vantaggio / svantaggio”, derivabile al sodalizio interessato da determinate situazioni di gara o in ragione di determinate scelte tecniche ( volutamente o meno “orientate”), che, viceversa da questa esula, non essendo affatto codificato ed imponendo – ove, di contro, fosse accolto - problematiche di discrezionalità rimesse ai singoli interessati, da riverberarsi nelle valutazioni del Giudice Sportivo e, conclusivamente , di non certezza dell’ordinamento sportivo. In altri termini, la norma mira a prevenire (ed ha, pertanto, tale inequivoca ratio legis) qualsivoglia “escamotage” che possa eludere tale vincolo - non a caso imposto nella 3^ categoria, quella di base” e di più ampia partecipazione di calciatori, con il fine diretto di non penalizzare ed anzi valorizzare il calcio giovanile e la naturale carriera dei calciatori meno anziani, che da tale movimento cominciano a muovere i primi passi importanti - che si vedrebbe pretermesso da accorgimenti miranti al solo risultato sportivo più favorevole nella singola gara da parte della società tenuta ad impiegarli. La casistica, in proposito, potrebbe essere la più ampia. Appare, dunque, chiaro che – posta anche la già intervenuta espulsione dello Stefanelli (quale evento, l’ espulsione, già contemplato, in via di eccezione, alla regola generale) - la Società di appartenenza - in esito all’infortunio dell’ Ombroneschi - avrebbe dovuto inserire “un pari fascia” (1979 – 1980), sostituendo (ovviamente e necessariamente) un giocatore più anziano. La normativa di riferimento impone, per la sua effettiva e costante osservanza, pertanto, che - ove la compagine scenda in campo con numero “minimale” di giocatori 1979/1980 - anche la panchina sia eventualmente dotata di soggetti in questione, in numero adeguato alle possibili evenienze (quindi, per esempio, in relazione ad un doppio infortunio che costringa all’uscita due giovani “in fascia obbligatoria”), posto che - come sopra riportato - è sancito l’obbligo in questione per l’intera durata della gara ed anche in caso di sostituzioni. In definitiva, solo nel caso di intervenute sostituzioni nel numero massimo consentito (tre) e successivamente a tale condizione, l’uscita del giocatore di giovane età per infortunio non avrebbe potuto essere sopperita – in alcun modo - con reintegrazione dello stesso con un atleta di pari età. Alla luce di quanto sopra deve, dunque, applicarsi alla SS ORBETELLANA la sanzione della perdita della gara in questione, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del CDS. P.Q.M. Accoglie il reclamo della S.P. ARCIDOSSO di cui in epigrafe, ed assegna a quest’ultima la vittoria per 2 - 0 nei confronti della S.S. ORBETELLANA, con riferimento alla gara del 22 dicembre 2002; dispone restituirsi la relativa tassa alla società reclamante.
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